(massima n. 1)
Il potere discrezionale del giudice del merito di modificare la formula del giuramento decisorio può essere diretto solo a chiarire la portata del giuramento stesso, eliminando incertezze ed ambiguità, e non anche, pertanto, a modificarne la sostanza, in quanto ciò implicherebbe giuramento senza deferimento della parte cui spetta. (Nella specie, in tema di determinazione dei redditi di un coniuge, al fine del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di divorzio, la Suprema Corte ha escluso che l'indicato potere consentisse al giudice del merito di supplire alla mancata indicazione, nei capitoli del giuramento, della precisa entità di detti redditi.