(massima n. 1)
Poiché il giudice nella modificazione della formula del giuramento decisorio, non può interferire nell'esercizio del potere dispositivo della parte, che si esplica nel deferimento e nella formulazione del giuramento, l'omesso intervento del giudice nella formulazione medesima non è censurabile in sede di legittimità, così come la statuizione concernente l'idoneità della formula a decidere totalmente o parzialmente la causa se non per vizio logico e giuridico.