(massima n. 1)
In materia di querela di falso, solo l'attuazione delle pronunce accessorie, indicate dall'art. 226, secondo comma, cod. proc. civ., č subordinata al passaggio in giudicato della sentenza, e non anche l'esecutivitā di ogni altro capo della pronuncia sul merito della lite ovvero sulle spese di giudizio.