1. Il verbale descrive le attività svolte in udienza e riporta sinteticamente le richieste e le conclusioni del pubblico ministero e dei difensori(1).
2. I provvedimenti dati oralmente dal presidente sono riprodotti in modo integrale. I provvedimenti del giudice pubblicati in udienza mediante lettura sono allegati al verbale.
Note
(1)
Ex art. 510, comma 2, nel verbale di assunzione dei mezzi di prova devono essere riprodotte integralmente in forma diretta le domande e le risposte.