Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 224 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Sequestro del documento

Dispositivo dell'art. 224 Codice di procedura civile

Se il documento impugnato di falso si trova presso un depositario, il giudice istruttore può ordinarne il sequestro con le forme previste nel codice di procedura penale (1), dopo di che si redige il processo verbale di cui all'articolo precedente (2).

Se non è possibile il deposito del documento in cancelleria, il giudice dispone le necessarie cautele per la conservazione di esso e redige il processo verbale alla presenza del depositario, nel luogo dove il documento si trova [98 disp. att.].

Note

(1) Il sequestro è autorizzato con decreto motivato, secondo quanto previsto dagli artt. 253 e ss. che disciplinano il c.d. sequestro probatorio.
(2) In caso di querela di falso proposta in via principale, il sequestro del documento viene disposto qualora esso sia in possesso o detenuto presso un depositario (pubblico o privato) diverso dal querelante: se il documento non viene prodotto in giudizio, la querela diventa improcedibile.

Spiegazione dell'art. 224 Codice di procedura civile

La norma disciplina l'ipotesi in cui il documento impugnato per falso si trovi presso un depositario, disponendo che il giudice istruttore ne può ordinare il sequestro secondo le norme del codice di procedura penale.
In questo caso il deposito e il conseguente processo verbale sono necessari.

Se il deposito dovesse risultare impossibile, il giudice deve disporre le cautele necessarie affinché questo venga conservato nello stato in cui si trova, senza che ne venga alterata la natura; il processo verbale viene redatto nel luogo in cui si trova il documento, alla presenza del depositario.
Sia il sequestro che il provvedimento di deposito del documento impugnato di falso sono rimessi alla discrezionalità del giudice che li deve adottare.

La legge non prevede alcuna sanzione di nullità per il mancato adempimento di tali incombenti.

Massime relative all'art. 224 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 19727/2003

Sia il sequestro sia il processo verbale di deposito del documento relativamente al quale sia stata proposta querela di falso, sono rimessi alla discrezionalitą del giudice che deve adottarli, ove ne ravvisi la necessitą, in relazione alla peculiaritą del caso concreto, senza peraltro che dalla legge siano comminate sanzioni di nullitą per il mancato adempimento di tali incombenti, essendo questi posti in funzione dell'attivitą ordinatoria da esplicarsi per giungere alla soluzione della controversia.

Cass. civ. n. 1593/1984

Sia il sequestro che il provvedimento di deposito del documento, relativamente al quale sia stata proposta querela di falso, sono rimessi alla discrezionalitą del giudice che deve adottarli ove ne ravvisi la necessitą in relazione alle peculiaritą del caso concreto senza, peraltro, che siano comminate dalla legge sanzioni di nullitą per il mancato adempimento di tali incombenti.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!