La norma in esame si occupa di disciplinare le modalità di custodia del documento in relazione al quale è stata presentata
querela di falso, disponendo che del deposito deve essere redatto, a cura del
cancelliere, il relativo
processo verbale.
Tale verbale viene redatto in presenza delle parti e del
pubblico ministero (figura necessaria nel procedimento di querela di falso) e deve contenere:
a) la descrizione dello stato in cui il documento si trova;
b) l'indicazione delle eventuali cancellature, abrasioni, aggiunte, scritture interlineari;
c) l'indicazione di ogni altro tipo di particolarità che si riscontra sul documento.
Il
giudice istruttore, il P.M. ed il cancelliere appongono una firma sul documento.
Il giudice può anche richiedere che venga fatta la copia fotografica del documento.
Si ritiene che il deposito del documento non sia un passaggio obbligatorio dell'iter di querela di falso, e che l'ordine di deposito debba provenire dal giudice ed essere contenuto nell'
ordinanza che autorizza la presentazione della querela.
Il cancelliere non può rilasciare copia del documento impugnato di falso se prima non sia stato autorizzato dal giudice istruttore con
decreto, e ciò secondo quanto espressamente disposto dall’
art. 100 delle disp. att. c.p.c..