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Articolo 223 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Processo verbale di deposito del documento

Dispositivo dell'art. 223 Codice di procedura civile

Nell'udienza in cui è presentata la querela, si forma processo verbale di deposito (1) nelle mani del cancelliere del documento impugnato [100 disp. att.].

Il processo verbale è redatto in presenza del pubblico ministero e delle parti, e deve contenere la descrizione dello stato in cui il documento si trova, con indicazione delle cancellature, abrasioni, aggiunte, scritture interlineari e di ogni altra particolarità che vi si riscontra.

Il giudice istruttore, il pubblico ministero e il cancelliere appongono la firma sul documento. Il giudice può anche ordinare che di esso sia fatta copia fotografica.

Note

(1) Il deposito del documento è rimesso alla discrezionalità del giudice istruttore secondo la giurisprudenza (che esclude ipotesi di nullità per l'omesso adempimento degli incombenti), mentre in dottrina è discusso se esso costituisca un requisito richiesto a pena di nullità dell'atto di presentazione della querela.

Spiegazione dell'art. 223 Codice di procedura civile

La norma in esame si occupa di disciplinare le modalità di custodia del documento in relazione al quale è stata presentata querela di falso, disponendo che del deposito deve essere redatto, a cura del cancelliere, il relativo processo verbale.

Tale verbale viene redatto in presenza delle parti e del pubblico ministero (figura necessaria nel procedimento di querela di falso) e deve contenere:
a) la descrizione dello stato in cui il documento si trova;
b) l'indicazione delle eventuali cancellature, abrasioni, aggiunte, scritture interlineari;
c) l'indicazione di ogni altro tipo di particolarità che si riscontra sul documento.

Il giudice istruttore, il P.M. ed il cancelliere appongono una firma sul documento.
Il giudice può anche richiedere che venga fatta la copia fotografica del documento.

Si ritiene che il deposito del documento non sia un passaggio obbligatorio dell'iter di querela di falso, e che l'ordine di deposito debba provenire dal giudice ed essere contenuto nell'ordinanza che autorizza la presentazione della querela.

Il cancelliere non può rilasciare copia del documento impugnato di falso se prima non sia stato autorizzato dal giudice istruttore con decreto, e ciò secondo quanto espressamente disposto dall’art. 100 delle disp. att. c.p.c..

Massime relative all'art. 223 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 19727/2003

Sia il sequestro sia il processo verbale di deposito del documento relativamente al quale sia stata proposta querela di falso, sono rimessi alla discrezionalitą del giudice che deve adottarli, ove ne ravvisi la necessitą, in relazione alla peculiaritą del caso concreto, senza peraltro che dalla legge siano comminate sanzioni di nullitą per il mancato adempimento di tali incombenti, essendo questi posti in funzione dell'attivitą ordinatoria da esplicarsi per giungere alla soluzione della controversia.

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