(massima n. 1)
Se, con sentenza passata in giudicato, venga ordinato a due consulenti tecnici d'ufficio, che, in tempi diversi ed in mutata situazione di luoghi abbiano compiuto distinte indagini, di dare ciascuno, in particolare, chiarimenti su lacune, constatazioni, affermazioni e considerazioni personali, rimaste oscure e non ben giustificate nelle rispettive relazioni, ma può il giudice, senza violare la cosa giudicata, decidere la controversia, di carattere essenzialmente tecnico, basando il proprio giudizio sui soli chiarimenti offerti da uno dei due consulenti, non in grado di fornire le necessarie delucidazioni su parti non chiare della relazione dell'altro e senza averle effettivamente offerte.