(massima n. 1)
E inibita al giudice l'assunzione d'ufficio, quale mezzo di prova, di informazioni fornite da un soggetto estraneo al processo, che non rivesta né la qualitą di testimone, né quella di consulente tecnico d'ufficio in quello stesso giudizio. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza di merito fondata sui chiarimenti resi, in assenza di istanza di parte, dal c.t.u. nominato in diverso procedimento). (Cassa con rinvio, App. Reggio Calabria, 19/07/2006).