Il 1° co. introduce una prima rilevante deroga al principio della collegialità, consentendo agli
arbitri di delegare uno di essi al compimento di singoli atti istruttori, ma anche di delegare l'intera attività istruttoria.
La delega può essere sottoscritta dal solo
presidente del collegio, riveste la forma di
ordinanza ed è sempre revocabile.
La disciplina della norma in esame costituisce regolamentazione dispositiva, essendo consentito alle parti prevedere una diversa regolamentazione della procedura; in tal caso sarà la regolamentazione pattizia a prevalere, fatto salvo il diritto al
contraddittorio di cui alla norma che precede.
Un elemento di novità può individuarsi nel riconoscimento agli arbitri del potere di richiedere al
presidente del tribunale della sede dell'arbitrato l'ordine di
comparizione davanti agli arbitri stessi del testimone che si rifiuta di comparire spontaneamente. In questo caso il termine per la pronuncia del lodo è sospeso dalla data dell'ordinanza alla data dell'udienza fissata per l'
assunzione della testimonianza, e questo perché la procedura davanti al
giudice togato comporta tempi probabilmente non brevi.
La
testimonianza può essere assunta presso l'abitazione o l'ufficio del teste, previo suo consenso, e può essere resa anche per iscritto, nel termine indicato dagli arbitri, mediante risposte ai quesiti dai medesimi formulati.
Su dispensa delle parti, agli arbitri è consentito derogare alle norme relative all'incapacità di testimoniare.
Alla testimonianza in sede arbitrale non si applicano le sanzioni penali previste dagli
366 e
372 c.p. per il caso di rifiuto a deporre o di falsa testimonianza, non essendo il collegio arbitrale assimilabile ad un'
autorità giudiziaria.
In caso di mancato ottemperamento all'ordine del giudice di rendere la testimonianza, si ritiene ammissibile il ricorso all'
accompagnamento coattivo ex
art. 225 del c.p.c., con conseguente condanna alle pene pecuniarie.
La richiesta deve essere fatta con ordinanza degli arbitri depositata nella
cancelleria del tribunale con allegata l'
intimazione al teste rimasta senza esito. Il presidente munirà di exequatur l'ordinanza del collegio, trovando da tale momento applicazione le regole dell'
art. 250 del c.p.c..
Altro elemento di novità introdotto dalla presente norma è quello relativo alla possibilità per gli arbitri di farsi assistere da uno o più consulenti tecnici e, in analogia a quanto disposto dall’
art. 213 del c.p.c. per i giudici, di richiedere alla P.A. informazioni scritte relative ad atti e documenti della stessa.
Per quanto concerne la possibilità di avvalersi di consulenti tecnici, va precisato che la consulenza può essere affidata non solo a persone fisiche, ma anche ad enti, quali, ad esempio,
società di revisione, istituti universitari, ecc.
Il
consulente tecnico non ha l'obbligo di giurare e gli è consentito di rifiutare l'incarico senza che ricorrano i presupposti del codice di procedura civile.
Le operazioni peritali devono svolgersi nel rispetto del principio del
contraddittorio e le parti devono essere avvisate dell'inizio delle operazioni.