(massima n. 1)
A seguito della nuova formulazione dell'art. 2504 bis cod. civ., introdotta per effetto del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2004), in base al cui primo comma la societą che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle societą partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali anteriori alla fusione, la fusione configura una vicenda meramente evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico (allo stesso modo di quanto avviene con la trasformazione), senza la produzione di alcun effetto successorio ed estintivo, con la conseguenza che essa, implicando ora anche la continuitą nei rapporti processuali, non comporta pił, a norma degli artt. 110, 299 e 300 cod. proc. civ., interruzione del processo in cui sia parte una societą partecipante, per l'appunto, ad una fusione. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio enunciato, ha rigettato l'eccezione della societą assicuratrice resistente che aveva eccepito l'inammissibilitą del ricorso per cassazione per essere stato lo stesso notificato, nella vigenza del nuovo art. 2504 bis cod. civ., alla societą assicuratrice convenuta nel grado di merito quando ormai era estinta perché incorporata successivamente per fusione da altra societą). (Rigetta, Giud. pace Rimini, 19 Febbraio 2004).