Note
(1)
La norma in analisi indica il requisito fondamentale di capacità degli arbitri, ovvero il pieno possesso della piena capacità legale di agire. Rispetto alla previgente versione la norma viene etichettata in negativo "Incapacità di essere arbitro" e indica l'impossibilità di svolgere tale compito per il soggetto, persona fisica, legalmente incapace, in tutto o in parte.
(2)
Nel caso in cui nella convenzione di arbitrato venga nominato un arbitro incapace, questo potrà essere sostituito, ferma restando la possibilità di ricorrere al presidente del Tribunale il quale accerterà l'invalidità della nomina. Se l'arbitro diventa incapace in seguito alla sua nomina di potrà procedere alla sua sostituzione.
Si precisa infine che il lodo pronunciato da un arbitro incapace è affetto da nullità ai sensi dell'art. 829 del c.p.c., I comma, n.3.
Si precisa infine che il lodo pronunciato da un arbitro incapace è affetto da nullità ai sensi dell'art. 829 del c.p.c., I comma, n.3.