La norma in commento enuncia il principio secondo cui, nel dubbio interpretativo, la
convenzione d'arbitrato va interpretata estensivamente, ovvero nel senso che la
competenza degli
arbitri deve intendersi estesa a tutte le controversie che derivano dal
contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.
In conformità a quanto disposto dalla presente norma, il successivo
art. 808 quinquies del c.p.c. è volto ad assicurare il rispetto della volontà delle parti di devolvere la
controversia alla
decisione degli arbitri, mantenendo ferma tale volontà anche nel caso in cui il procedimento arbitrale si concluda senza pervenire ad una pronuncia nel merito, così volendosi evitare la caducazione degli effetti della convenzione d'arbitrato.
L'
interpretazione della convenzione di arbitrato, dunque, non può fondarsi sul mero dato letterale, ma richiede un'analisi della comune intenzione delle parti, ricavabile anche in via sussidiaria dal loro comportamento successivo (a tal fine va preso in considerazione anche il comportamento processuale delle parti durante il giudizio arbitrale stesso).
Pertanto, può dirsi che, in assenza di una espressa volontà delle parti, volta a delimitare la portata della clausola, tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la
causa petendi nel contratto contenente la
clausola compromissoria, devono ritenersi compromettibili in arbitri, comprese le questioni attinenti all'interpretazione del contratto (come quelle relative alla
simulazione, alla sua fase genetica o funzionale, alla modificazione delle pattuizioni originarie).
Un limite alla portata oggettiva della convenzione arbitrale può essere rappresentato dall'incompromettibilità di una o alcune delle controversie devolute ad arbitri.
Poiché la presente norma ha natura interpretativa, essa è applicabile soltanto in caso di incertezze ed è derogabile dalle parti, potendo queste scegliere di devolvere ad arbitri soltanto alcuni dei diritti inerenti il rapporto, purché la volontà di escludere alcuni settori di liti emerga in modo inequivocabile dal tenore della convenzione.