Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 808 quater Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Interpretazione della convenzione d'arbitrato

Dispositivo dell'art. 808 quater Codice di procedura civile

Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce(1).

Note

(1) Questo articolo è stato aggiunto dal D.Lgs. 40/2006.

Spiegazione dell'art. 808 quater Codice di procedura civile

La norma in commento enuncia il principio secondo cui, nel dubbio interpretativo, la convenzione d'arbitrato va interpretata estensivamente, ovvero nel senso che la competenza degli arbitri deve intendersi estesa a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.

In conformità a quanto disposto dalla presente norma, il successivo art. 808 quinquies del c.p.c. è volto ad assicurare il rispetto della volontà delle parti di devolvere la controversia alla decisione degli arbitri, mantenendo ferma tale volontà anche nel caso in cui il procedimento arbitrale si concluda senza pervenire ad una pronuncia nel merito, così volendosi evitare la caducazione degli effetti della convenzione d'arbitrato.

L'interpretazione della convenzione di arbitrato, dunque, non può fondarsi sul mero dato letterale, ma richiede un'analisi della comune intenzione delle parti, ricavabile anche in via sussidiaria dal loro comportamento successivo (a tal fine va preso in considerazione anche il comportamento processuale delle parti durante il giudizio arbitrale stesso).

Pertanto, può dirsi che, in assenza di una espressa volontà delle parti, volta a delimitare la portata della clausola, tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto contenente la clausola compromissoria, devono ritenersi compromettibili in arbitri, comprese le questioni attinenti all'interpretazione del contratto (come quelle relative alla simulazione, alla sua fase genetica o funzionale, alla modificazione delle pattuizioni originarie).

Un limite alla portata oggettiva della convenzione arbitrale può essere rappresentato dall'incompromettibilità di una o alcune delle controversie devolute ad arbitri.

Poiché la presente norma ha natura interpretativa, essa è applicabile soltanto in caso di incertezze ed è derogabile dalle parti, potendo queste scegliere di devolvere ad arbitri soltanto alcuni dei diritti inerenti il rapporto, purché la volontà di escludere alcuni settori di liti emerga in modo inequivocabile dal tenore della convenzione.

Massime relative all'art. 808 quater Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 39437/2021

In tema d'interpretazione di una clausola arbitrale, l'accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che detto accertamento è censurabile in sede di legittimità solo ove la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'"iter" logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto oppure nel caso di violazione di norme ermeneutiche. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/08/2018).

Cass. civ. n. 14884/2019

L'accertamento del carattere simulato del contratto sul quale si fonda la pretesa fatta valere innanzi agli arbitri rientra nella "potestas iudicandi" di questi ultimi, in quanto la loro cognizione si estende, salvo eventuali ben precisi limiti legali, a qualsiasi aspetto della vicenda che risulti rilevante per stabilire se ed in quale misura il diritto fatto valere da una parte sia fondato. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 15/06/2017).

Cass. civ. n. 3795/2019

La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui detta clausola è annessa. (In applicazione del predetto principio la S.C. ha ritenuto incluso nell'ambito applicativo della clausola compromissoria anche le controversie riferibili al periodo antecedente alla stipula della convenzione d'arbitrato).

Cass. civ. n. 26553/2018

In tema di arbitrato, la portata della convenzione arbitrale che contenga l'indicazione delle liti da devolvere ad arbitri con riferimento a determinate fattispecie astratte, quali ad esempio, l'"interpretazione" e "l'esecuzione" del contratto, va ricostruita, ex art. 1362 c.c., sulla base della comune volontà dei compromettenti, senza limitarsi al senso letterale della parole; sicché, quando la clausola contenga il riferimento a definizioni giuridiche come sintesi del possibile oggetto delle future vertenze, esse non assumono lo scopo di circoscrivere il contenuto della convenzione arbitrale, in quanto un'interpretazione restrittiva della clausola comporterebbe la necessità di sottoporre a due diversi organi (arbitro e giudice ordinario) la decisione di questioni strettamente collegate tra loro con una dilatazione dei tempi di giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che con clausola compromissoria riferentesi alle controversie scaturenti dall'"interpretazione ed esecuzione del contratto" le parti avessero inteso deferire alla competenza degli arbitri tutte le controversie aventi "causa petendi" in quell'accordo, compresa la domanda di nullità del contratto in quanto tendente a paralizzare l'attuazione di un programma negoziale nonché presupposto implicito di una controversia avente ad oggetto l'esecuzione del contratto).

Cass. civ. n. 22490/2018

In tema di arbitrato, il "favor" per la competenza arbitrale contenuto nella disposizione di cui all'art. 808 quater c.p.c. si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla "quantificazione" della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la clausola contrattuale, pur facendo richiamo al collegio arbitrale per "ogni e qualsiasi controversia", avesse anche stabilito che restava inteso il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria "necessariamente", rendendo così incerta la volontà delle parti sulla stessa scelta della compromissione in arbitri e non consentendo perciò l'applicazione dell'art. 808 quater c.p.c.).

Cass. civ. n. 1674/2012

La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi "causa petendi" nel contratto medesimo, con esclusione quindi delle controversie che in quel contratto hanno unicamente un presupposto storico, come nella specie, in cui la "causa petendi" ha titolo aquiliano ex art. 1669 c.c., avendo gli attori dedotto gravi difetti dell'immobile da loro acquistato presso il costruttore.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!