(massima n. 1)
La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontā contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui detta clausola č annessa. (In applicazione del predetto principio la S.C. ha ritenuto incluso nell'ambito applicativo della clausola compromissoria anche le controversie riferibili al periodo antecedente alla stipula della convenzione d'arbitrato).