Le regole sull'
interpretazione della
convenzione di arbitrato e sul mantenimento dell'efficacia della stessa, anche in assenza di pronuncia sul
merito, risponde ad esigenze di economia processuale e di tutela del rispetto della
volontà delle parti
La norma in esame è volta appunto ad assicurare il rispetto della volontà delle parti di devolvere la
controversia alla
decisione degli arbitri, mantenendo ferma tale volontà, anche nel caso in cui il procedimento arbitrale si concluda senza pervenire ad una pronuncia nel merito (così si evita la caducazione degli effetti della convenzione di arbitrato).
Si ritiene che per assenza di pronuncia sul merito debba intendersi sia la chiusura del procedimento arbitrale senza pronuncia del lodo sia la pronuncia di un lodo solo di rito.
La
competenza permane nell'ipotesi di lodi che dichiarino la sussistenza di un
impedimento processuale, quale la mancanza di una
condizione dell'
azione o un difetto di
rappresentanza, l'incapacità ad essere arbitro o l'irritualità della nomina.
La convenzione di arbitrato perde
efficacia per concorde volontà delle parti, mentre non la perde a seguito della mera inerzia delle stesse né a seguito della novazione del contratto che la contenga.
Perde anche la sua efficacia qualora il lodo ne dichiari l'invalidità, l'inesistenza o l'estinzione.
Un caso particolare di autonomia della
clausola compromissoria lo si rileva a seguito del mutamento soggettivo nella titolarità del
contratto (come nel caso di
cessione del contratto), ove è possibile escludere il trasferimento automatico della clausola
Non sono stati ritenuti comportamenti estintivi quelli tenuti dalle parti in sede processuale, oppure la rinuncia ad avvalersi degli effetti del patto compromissorio o, ancora, la proposizione di una domanda giudiziale rientrante nell'ambito del patto compromissorio. Anche il ricorso alla procedura monitoria non comporta la caducazione della clausola compromissoria.