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Articolo 808 quinquies Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Efficacia della convenzione d'arbitrato

Dispositivo dell'art. 808 quinquies Codice di procedura civile

La conclusione del procedimento arbitrale senza pronuncia sul merito, non toglie efficacia alla convenzione d'arbitrato(1)(2).

Note

(1) Questo articolo è stato aggiunto dal D.lgs. 40/2006.
(2) La norma in esame ha il fine di garantire il rispetto della volontà delle parti di devolvere agli arbitri la decisione della controversia, evitando la caducazione degli effetti della convenzione d'arbitrato nel caso in cui il procedimento arbitrale si concluda senza pervenire ad una pronuncia nel merito.

Spiegazione dell'art. 808 quinquies Codice di procedura civile

Le regole sull'interpretazione della convenzione di arbitrato e sul mantenimento dell'efficacia della stessa, anche in assenza di pronuncia sul merito, risponde ad esigenze di economia processuale e di tutela del rispetto della volontà delle parti
La norma in esame è volta appunto ad assicurare il rispetto della volontà delle parti di devolvere la controversia alla decisione degli arbitri, mantenendo ferma tale volontà, anche nel caso in cui il procedimento arbitrale si concluda senza pervenire ad una pronuncia nel merito (così si evita la caducazione degli effetti della convenzione di arbitrato).

Si ritiene che per assenza di pronuncia sul merito debba intendersi sia la chiusura del procedimento arbitrale senza pronuncia del lodo sia la pronuncia di un lodo solo di rito.
La competenza permane nell'ipotesi di lodi che dichiarino la sussistenza di un impedimento processuale, quale la mancanza di una condizione dell'azione o un difetto di rappresentanza, l'incapacità ad essere arbitro o l'irritualità della nomina.

La convenzione di arbitrato perde efficacia per concorde volontà delle parti, mentre non la perde a seguito della mera inerzia delle stesse né a seguito della novazione del contratto che la contenga.
Perde anche la sua efficacia qualora il lodo ne dichiari l'invalidità, l'inesistenza o l'estinzione.
Un caso particolare di autonomia della clausola compromissoria lo si rileva a seguito del mutamento soggettivo nella titolarità del contratto (come nel caso di cessione del contratto), ove è possibile escludere il trasferimento automatico della clausola
Non sono stati ritenuti comportamenti estintivi quelli tenuti dalle parti in sede processuale, oppure la rinuncia ad avvalersi degli effetti del patto compromissorio o, ancora, la proposizione di una domanda giudiziale rientrante nell'ambito del patto compromissorio. Anche il ricorso alla procedura monitoria non comporta la caducazione della clausola compromissoria.

Massime relative all'art. 808 quinquies Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 3464/2015

In tema di arbitrato, la clausola compromissoria è riferibile a tutte le controversie civili o commerciali attinenti a diritti disponibili nascenti dal contratto cui essa accede, sicché la rinunzia ad avvalersene in occasione di una controversia insorta tra i contraenti non implica, di per sé, una definitiva e complessiva abdicazione alla stessa in relazione ad ogni altra controversia, a meno che le parti - con accordo la cui validità presuppone il rispetto delle condizioni di forma e di sostanza proprie di un patto risolutivo degli effetti del patto compromissorio - non abbiano rinunziato definitivamente alla clausola compromissoria nel suo complesso.

Cass. civ. n. 28497/2005

La cessione del contratto, per la sua autonomia, non comporta automaticamente la successione nella clausola compromissoria in esso inserita, ma nemmeno esclude in via di principio tale successione, la quale può seguire o ad una manifestazione esplicita delle parti in tal senso, ovvero ad un nesso funzionale tra la clausola stessa ed il rapporto ceduto tale che gli stessi "simul stabunt vel simul cadent", ossia tale che debba dedursi che il voluto contrattuale si realizza se la successione riguarda anche la opzione per una forma di soluzione della possibile controversia diversa da quella offerta dalla giurisdizione dello Stato.

Cass. civ. n. 18643/2003

Nella proposizione della domanda diretta al giudice ordinario, contenuta nella citazione introduttiva ovvero nella comparsa di risposta (e, pertanto, proposta in via riconvenzionale), per la soluzione della stessa controversia compromessa in arbitri, è da ravvisarsi la volontà della parte di rinunciare alla proposizione dell'eccezione di compromesso, stante l'evidente incompatibilità tra una eventuale rinuncia all'azione giudiziaria e la successiva proposizione di quest'ultima.

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