Il 1° co. della norma in esame introduce l'obbligo per le parti del
giudizio di separazione di comparire personalmente e con l'
assistenza di un
difensore.
Leggendo questa norma unitamente al primo comma dell’
art. 708 del c.p.c., se ne deve dedurre che i coniugi, nel partecipare personalmente all'udienza che si svolge dinanzi al
presidente del tribunale, possono essere assistiti dai rispettivi difensori sia nel corso dell'audizione separata delle parti, sia durante l'audizione congiunta, salvo che le parti stesse, ed i loro difensori, consentano l'assenza del difensore nella prima fase dell'audizione.
Il Presidente, dopo aver garantito la piena instaurazione del
contraddittorio e la difesa delle parti comparse, deve procedere alla loro audizione al fine di tentare la
riconciliazione dei coniugi.
Qualora tale tentativo abbia esito negativo, il presidente al termine dell’udienza e dopo aver acquisito una prima cognizione della realtà giuridica sostanziale e processuale sottoposta al suo esame, dovrà emanare i provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi.
Circa il valore da attribuire alle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza presidenziale, si ritiene che le ammissioni di una parte non possano assumere valore di
confessione in senso stretto, a norma dell'
art. 2730 del c.c., ma possano essere utilizzate dal giudice di merito quali presunzioni ed indizi liberamente valutabili, anche al fine dell'addebitabilità della separazione stessa, ai sensi del secondo comma dell’
art. 116 del c.c..
Quanto alla legittimazione ad agire, il terzo comma dell’
art. 150 del c.c. stabilisce che il diritto di azione spetta in via esclusiva ai coniugi, considerato il carattere indisponibile dei diritti che vi sono implicati.
La giurisprudenza ammette la rappresentanza volontaria dei coniugi, fatta salva la necessità della loro comparizione personale dinanzi al presidente.
L'assistenza di un difensore, deve essere intesa nel senso che mentre il ricorrente, con il
deposito del ricorso introduttivo del giudizio, deve essere rappresentato da un difensore munito di procura, per il coniuge convenuto e comparso personalmente all'udienza presidenziale può essere intesa come facoltativa, senza che sia necessaria una
procura alle liti, dal momento che la costituzione del
convenuto è rinviata in una fase successiva.
Parte della dottrina, partendo dal presupposto della necessità di patrocinio tecnico, ritiene che in caso di comparizione del coniuge convenuto senza assistenza del difensore, il Presidente debba disporre un rinvio per consentire al coniuge convenuto di munirsi di difensore.
Solo in caso di inottemperanza a detto invito dovrebbe individuarsi l'impossibilità di audizione dello stesso coniuge convenuto o, in ogni caso, l'impossibilità di trarre dall'audizione argomenti contrari alla parte che l'abbia resa.
Secondo quanto previsto al secondo comma, la domanda non ha effetto non solo nel caso in cui il coniuge ricorrente non si presenti all'udienza presidenziale, ma anche nel caso in cui egli, pur presente, rinunci alla domanda.
Da tale disposizione se ne fa discendere un onere di conferma della domanda da parte del coniuge ricorrente, quale pregiudiziale che condiziona totalmente la domanda di
separazione giudiziale.
Il presidente, in caso di mancata comparizione del ricorrente, non deve adottare alcun provvedimento dovendosi limitare a prendere atto, a verbale, dell'inefficacia di natura sopravvenuta della domanda.
Il terzo comma disciplina l’ipotesi della mancata comparizione del convenuto, attribuendo al Presidente la facoltà di fissare un nuovo giorno per la comparizione delle parti, ordinando che al convenuto venga rinnovata la
notificazione del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
Nella residuale ipotesi di conciliazione dei coniugi in udienza, il presidente fa redigere il processo verbale di conciliazione; la conciliazione comporta la cessazione della controversia, con la conferma dell'unità materiale e spirituale della convivenza.
Ciascuno dei coniugi conserva comunque la facoltà di revocare il consenso alla separazione amichevole prima che sia stato posto in essere il provvedimento di omologa, trasformando il giudizio in una separazione contenziosa.