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Articolo 707 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Comparizione personale delle parti

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 707 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[I coniugi devono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore (1) [82 ss.].

Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto (2).

Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata (3).]

Note

(1) Con la sent. 30-6-1971, n. 151 la Consulta era intervenuta dichiarando l'illegittimità dei previgenti artt. 707, comma 1 e 708 «nella parte in cui ai coniugi comparsi personalmente davanti al Presidente del tribunale e in caso di mancata conciliazione, è inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori». L'effetto di tale pronuncia è stato quello di consentire alle parti di farsi assistere dai difensori, anche se, nella prassi, il Presidente del tribunale convoca i coniugi per un colloquio personale riservato, incontrandoli prima singolarmente e poi congiuntamente, all'udienza fissata per il rituale tentativo di conciliazione. Infatti, si precisa che il comma in analisi indica come l'assistenza del difensore debba essere intesa quale mera facoltà di ciascun coniuge in ragione del fatto che questi in sede di udienza presidenziale non sono chiamati a compiere atti di natura processuale, potendo quindi comparire senza il difensore.
(2) Tale comma indica che la mancata comparizione del ricorrente priva di effetti la domanda di separazione. Tale conseguenza deve essere però contemperata dal disposto di cui all'art. 8, comma 7, l. 6-3-1987, n. 74 che esclude la perdita di efficacia della domanda qualora la mancata presentazione di uno dei coniugi sia giustificata da gravi e comprovati motivi.
Si precisa poi che nella prassi, se l'impedimento è solo temporaneo si avrà un rinvio dell'udienza, evitando al coniuge ricorrente di incorrere in tale drastica sanzione. Diversamente, in caso di impedimento non temporaneo è consentito al coniuge ricorrente di comparire a mezzo di procuratore speciale.
(3) Nell'ipotesi di omessa comparizione del coniuge convenuto, il presidente verifica la regolarità della notifica del ricorso ordinando, se necessario, la sua rinnovazione e il contestuale rinvio dell'udienza. Diversamente, se la notifica è regolare, il rinvio ad un'udienza successiva è consentito solo in presenza di un legittimo impedimento del convenuto o di un suo effettivo interesse al tentativo di conciliazione. In mancanza di legittimo impedimento o di interesse al tentativo di conciliazione, la mancata comparizione della controparte equivale ad insuccesso del tentativo di conciliazione.

Ratio Legis

Lo scopo della della comparizione personale dei coniugi si riscontra nell'esigenza di tentare di la conciliazione tra i coniugi stessi.

Spiegazione dell'art. 707 Codice di procedura civile

Il 1° co. della norma in esame introduce l'obbligo per le parti del giudizio di separazione di comparire personalmente e con l'assistenza di un difensore.
Leggendo questa norma unitamente al primo comma dell’art. 708 del c.p.c., se ne deve dedurre che i coniugi, nel partecipare personalmente all'udienza che si svolge dinanzi al presidente del tribunale, possono essere assistiti dai rispettivi difensori sia nel corso dell'audizione separata delle parti, sia durante l'audizione congiunta, salvo che le parti stesse, ed i loro difensori, consentano l'assenza del difensore nella prima fase dell'audizione.

Il Presidente, dopo aver garantito la piena instaurazione del contraddittorio e la difesa delle parti comparse, deve procedere alla loro audizione al fine di tentare la riconciliazione dei coniugi.
Qualora tale tentativo abbia esito negativo, il presidente al termine dell’udienza e dopo aver acquisito una prima cognizione della realtà giuridica sostanziale e processuale sottoposta al suo esame, dovrà emanare i provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi.

Circa il valore da attribuire alle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza presidenziale, si ritiene che le ammissioni di una parte non possano assumere valore di confessione in senso stretto, a norma dell'art. 2730 del c.c., ma possano essere utilizzate dal giudice di merito quali presunzioni ed indizi liberamente valutabili, anche al fine dell'addebitabilità della separazione stessa, ai sensi del secondo comma dell’art. 116 del c.c..

Quanto alla legittimazione ad agire, il terzo comma dell’art. 150 del c.c. stabilisce che il diritto di azione spetta in via esclusiva ai coniugi, considerato il carattere indisponibile dei diritti che vi sono implicati.
La giurisprudenza ammette la rappresentanza volontaria dei coniugi, fatta salva la necessità della loro comparizione personale dinanzi al presidente.
L'assistenza di un difensore, deve essere intesa nel senso che mentre il ricorrente, con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio, deve essere rappresentato da un difensore munito di procura, per il coniuge convenuto e comparso personalmente all'udienza presidenziale può essere intesa come facoltativa, senza che sia necessaria una procura alle liti, dal momento che la costituzione del convenuto è rinviata in una fase successiva.

Parte della dottrina, partendo dal presupposto della necessità di patrocinio tecnico, ritiene che in caso di comparizione del coniuge convenuto senza assistenza del difensore, il Presidente debba disporre un rinvio per consentire al coniuge convenuto di munirsi di difensore.
Solo in caso di inottemperanza a detto invito dovrebbe individuarsi l'impossibilità di audizione dello stesso coniuge convenuto o, in ogni caso, l'impossibilità di trarre dall'audizione argomenti contrari alla parte che l'abbia resa.

Secondo quanto previsto al secondo comma, la domanda non ha effetto non solo nel caso in cui il coniuge ricorrente non si presenti all'udienza presidenziale, ma anche nel caso in cui egli, pur presente, rinunci alla domanda.
Da tale disposizione se ne fa discendere un onere di conferma della domanda da parte del coniuge ricorrente, quale pregiudiziale che condiziona totalmente la domanda di separazione giudiziale.
Il presidente, in caso di mancata comparizione del ricorrente, non deve adottare alcun provvedimento dovendosi limitare a prendere atto, a verbale, dell'inefficacia di natura sopravvenuta della domanda.

Il terzo comma disciplina l’ipotesi della mancata comparizione del convenuto, attribuendo al Presidente la facoltà di fissare un nuovo giorno per la comparizione delle parti, ordinando che al convenuto venga rinnovata la notificazione del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
Nella residuale ipotesi di conciliazione dei coniugi in udienza, il presidente fa redigere il processo verbale di conciliazione; la conciliazione comporta la cessazione della controversia, con la conferma dell'unità materiale e spirituale della convivenza.
Ciascuno dei coniugi conserva comunque la facoltà di revocare il consenso alla separazione amichevole prima che sia stato posto in essere il provvedimento di omologa, trasformando il giudizio in una separazione contenziosa.

Massime relative all'art. 707 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 5291/1985

Il regolamento preventivo di giurisdizione, in quanto esperibile in relazione a tutti i procedimenti di natura giurisdizionale, ivi inclusi quelli a cognizione sommaria, può essere proposto, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, anche nella fase davanti al presidente del tribunale.

Cass. civ. n. 4734/1981

In tema di separazione personale dei coniugi, la comparizione dell'istante all'udienza presidenziale, ai sensi dell'art. 707 c.p.c., consolida irretrattabilmente gli effetti della domanda, nel senso che l'eventuale successiva assenza dell'istante medesimo, in una seconda udienza di comparizione che il presidente ritenga di fissare per rinnovare il tentativo di conciliazione, non può più operare come condizione legale risolutiva degli indicati effetti, secondo la previsione del secondo comma della citata norma. Pertanto, qualora entrambi i coniugi abbiano richiesto allo stesso tribunale la separazione, e le relative domande siano state riunite con la fissazione di un'unica udienza di comparizione personale, la presenza dei due ricorrenti in detta udienza è di per sé sufficiente a legittimare il provvedimento di riunione, ed a rendere incontestabile, per ragioni di connessione, la competenza territoriale del giudice adito, restando a tal fine irrilevante che uno dei coniugi resti poi assente nella prosecuzione, in altra udienza, di quella fase presidenziale del procedimento.

Cass. civ. n. 2510/1980

Il decreto, con il quale il presidente del tribunale, in sede di separazione personale dei coniugi, anticipa l'udienza in precedenza fissata per la comparizione delle parti, così come ogni altro analogo provvedimento reso a norma dell'art. 163 bis terzo comma c.p.c., ha natura ordinatoria e non decisoria, in quanto è diretto al solo scopo di regolare lo svolgimento del processo, senza alcuna incidenza sulle posizioni soggettive delle parti, e, pertanto, non è impugnabile con il ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione.

Cass. civ. n. 2798/1975

Anche nel caso di legittimo impedimento del coniuge convenuto a comparire personalmente all'udienza presidenziale che precede il giudizio di separazione personale, il presidente del tribunale non è tenuto a fissare un nuovo giorno per la comparizione, quando ritenga che ciò sia incompatibile con l'urgenza dei provvedimenti provvisori da adottare.

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