(massima n. 1)
Il decreto, con il quale il presidente del tribunale, in sede di separazione personale dei coniugi, anticipa l'udienza in precedenza fissata per la comparizione delle parti, cosė come ogni altro analogo provvedimento reso a norma dell'art. 163 bis terzo comma c.p.c., ha natura ordinatoria e non decisoria, in quanto č diretto al solo scopo di regolare lo svolgimento del processo, senza alcuna incidenza sulle posizioni soggettive delle parti, e, pertanto, non č impugnabile con il ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione.