(massima n. 1)
Anche nel caso di legittimo impedimento del coniuge convenuto a comparire personalmente all'udienza presidenziale che precede il giudizio di separazione personale, il presidente del tribunale non è tenuto a fissare un nuovo giorno per la comparizione, quando ritenga che ciò sia incompatibile con l'urgenza dei provvedimenti provvisori da adottare.