Articolo abrogato dall'art. 89 della L. 26 novembre 1990, n. 353.
[Nei casi previsti negli articoli 680 e 681 secondo comma, il giudice istruttore, se la trattazione del merito richiede una lunga istruzione, può disporre che le questioni relative alla convalida siano decise prima del merito.]
Note
(1)
In vigore fino al 31-12-1992 ed abrogato a decorrere dall'1-1-1993 ai sensi dell'art. 89, l. 26-11-1990, n. 353. Prima dell'entrata in vigore della l. 353/1990, il procedimento di sequestro era articolato in due fasi: la prima, a cognizione sommaria, diretta ad ottenere il provvedimento cautelare; la seconda, a cognizione piena, diretta al giudizio di convalida, ossia all'accertamento della legittimità del provvedimento cautelare concesso. La nuova l. 353/1990, sotto il profilo strutturale, ha conservato la bipartizione del procedimento nelle due fasi innanzi menzionate, ma ha soppresso l'istituto della convalida, disciplinato dagli ora abrogati artt. 681 e 682, estendendo al procedimento di sequestro la disciplina relativa ai provvedimenti cautelari in generale [v. 669bis]. La funzione di controllo circa la sussistenza dei requisiti necessari alla concessione della tutela cautelare e cioè «fumus boni iuris» e «periculum in mora», è ora assolta dagli istituti introdotti dalla nuova legge, anche con riguardo alla concreta attuazione del provvedimento concesso: si intende cioè, far riferimento alla revocabilità e modificabilità della misura [v. 669decies]; ai poteri di controllo del giudice che ha concesso la tutela nella fase di esecuzione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare, ferma restando la proponibilità di ogni altra questione nel giudizio di merito [v. 669duodecies]; e, soprattutto, al reclamo di cui all'art. 669terdecies avverso le ordinanze pronunciate dal giudice sia prima che in pendenza del giudizio di merito. Pertanto, l'accertamento della legittimità del provvedimento cautelare concesso viene già operato nel giudizio di merito, introdotto nei modi e con le forme previste dalla nuova disciplina. La scissione del procedimento di sequestro in due fasi deriva dall'esigenza di realizzare immediatamente la misura cautelare, per non renderla praticamente inutile: da ciò la necessità di concedere il sequestro prima di accertare la sussistenza delle condizioni per la sua concessione.