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Articolo 681 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Convalida del sequestro autorizzato in corso di causa

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 681 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dall'art. 89 della L. 26 novembre 1990, n. 353.

[Quando il giudice autorizza il sequestro con ordinanza, fissa l'udienza per la trattazione delle questioni relative alla convalida del sequestro, le quali sono decise insieme col merito. Quando il sequestro è stato concesso con decreto in corso di causa, il sequestrante, entro cinque giorni da quello in cui è stato compiuto il primo atto di esecuzione, deve domandare al giudice la fissazione dell'udienza per la trattazione di cui al comma precedente; il giudice fissa tale udienza con decreto nel quale stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto stesso e di quello di autorizzazione. Se il sequestro è stato concesso, a norma dell'articolo 673, ultimo comma in pendenza della causa di merito dinanzi ad un giudice diverso da quello civile ordinario, si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.]

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