(massima n. 1)
L'ordinanza di rilascio dell'immobile locato con riserva delle eccezioni del convenuto, emessa dal pretore o dal conciliatore a norma dell'art. 699 c.p.c., non č soggetta ad alcuna impugnazione e neppure ad istanza per regolamento di competenza, a meno che la parte non contesti la competenza principale del giudice adito, come nel caso di controversia devoluta alla cognizione delle sezioni specializzate in materia agraria.