Gli effetti (1) dell'intimazione cessano, se il locatore non comparisce all'udienza fissata (2) nell'atto di citazione.
Note
(1)
La mancata comparizione dell'intimante comporta la cessazione di tutti gli effetti processuali dell'intimazione, mentre restano quelli sostanziali, come ad esempio quello di impedire il rinnovo tacito del contratto. Viene meno la possibilità che l'intimazione acquisti l'efficacia ed il valore di titolo esecutivo, nonché l'effetto della possibile trasformazione del procedimento in un giudizio di cognizione, nelle forme del rito locatizio. La pronuncia che dichiara cessati gli effetti processuali dell'intimazione regola anche le spese processuali.
(2)
Nel caso in cui il giudice non dichiari l'estinzione del procedimento per mancata comparizione del locatore ma rinvii ad altra udienza in cui, comparso il locatore, convalidi la licenza o lo sfratto, il provvedimento deve considerarsi nullo.
Diversamente, se il locatore compare ma solo per dichiarare la sua desistenza il giudice dovrà dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché la norma in esame trova applicazione nella sola ipotesi in cui il locatore non compaia.
Diversamente, se il locatore compare ma solo per dichiarare la sua desistenza il giudice dovrà dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché la norma in esame trova applicazione nella sola ipotesi in cui il locatore non compaia.