(massima n. 1)
Nel caso di declaratoria di estinzione del procedimento di convalida, a seguito di applicazione dell'art. 662 c.p.c. - per mancata comparizione del locatore intimante all'udienza fissata nell'atto di citazione ed in assenza di istanza del conduttore intimato, comparso a detta udienza, di procedersi all'accertamento negativo del diritto azionato, previo mutamento del rito -, il locatore-intimante non può essere condannato al pagamento delle spese di procedimento, che invece vanno poste a carico delle parti che le hanno anticipate, in applicazione analogica dell'art. 310 c.p.c..