(massima n. 1)
Nel procedimento per convalida di sfratto, la mancata comparizione del locatore, all'udienza fissata per la convalida, determina, a norma dell'art. 662 c.p.c., la cessazione degli effetti processuali dell'intimazione, ma non anche il venir meno della portata sostanziale dell'intimazione stessa quale dichiarazione del locatore, diretta al conduttore, di voler far cessare il rapporto e conseguire la disponibilitą del bene locato. Nonostante la mancata comparizione del locatore, si deve, pertanto, riconoscere all'intimato la facoltą di costituirsi e di provocare l'accertamento negativo del dedotto diritto alla cessazione del rapporto, trasformando cosģ il procedimento speciale in un ordinario giudizio di cognizione. In tale giudizio il locatore potrą successivamente costituirsi, rimanendo precluso al conduttore di invocare tardivamente gli indicati effetti estintivi previsti dall'art. 662 c.p.c.