(massima n. 1)
La cessazione degli effetti dell'intimazione, nel procedimento per convalida di sfratto, a seguito della mancata comparizione del locatore all'udienza fissata nell'atto di citazione, si verifica anche quando la mancata comparizione dipenda dal fatto che non si sia provveduto all'iscrizione della causa al ruolo, ricorrendo anche in tale ipotesi, ed a maggior ragione, la presunzione di abbandono dell'azione cui la legge ricollega l'indicato effetto, e tenuto conto, altresì, che nei procedimenti dinanzi al conciliatore ed al pretore non è necessaria la preventiva costituzione in cancelleria, potendo questa avere luogo nel giorno stesso dell'udienza fissata in citazione. L'ordinanza di convalida non può essere pertanto emanata all'udienza fissata con atto riassuntivo ex art. 307 c.p.c., salvo che tale atto non presenti i necessari requisiti di forma e di sostanza tali da farlo valere come nuova intimazione ed ulteriore citazione per la convalida.