(massima n. 1)
Nei casi di intervento obbligatorio del P.M., la notifica del ricorso per cassazione al P.G. presso la corte d'appello è finalizzata a consentire l'esercizio dell'impugnazione, per cui la sua omissione non comporta alcuna conseguenza nei confronti di tale organo e non è causa di inammissibilità quando il provvedimento impugnato sia conforme alle sue conclusioni, poiché l'interesse ad impugnare, in ragione del quale dovrebbe farsi luogo ad integrazione del contraddittorio, è costituito dalla soccombenza, mentre il controllo sulla legittimità della decisione è assicurato dall'intervento del P.G. presso la Corte di cassazione. (Rigetta, App. Firenze, 03/05/2012).