(massima n. 1)
Ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. (artt. 70, 71 nonché 221 c.p.c.) è sufficiente che quest'ultimo sia ufficialmente informato della esistenza del procedimento, così da essere messo in grado di parteciparvi concretamente e di presentare, se lo ritiene, le sue conclusioni, senza che rilevi, o possa in alcun modo essere oggetto di censura e motivo di nullità processuale, il modo dell'intervento di tale organo e l'uso fatto del potere di intervento a lui attribuito.