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Articolo 13 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 18/10/2024]

Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici

Dispositivo dell'art. 13 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, per l'accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN e i diritti di uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell'allegato 1. Tali condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti. Nel caso dei diritti d'uso dello spettro radio, tali condizioni ne garantiscono l'uso effettivo ed efficiente e sono conformi agli articoli 58 e 64, mentre nel caso dei diritti d'uso delle risorse di numerazione, sono conformi all'articolo 98 septies. L'autorizzazione generale è sempre sottoposta alla condizione n. 4 della parte A dell'allegato 1.

2. Gli obblighi specifici prescritti alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 72, commi 1 e 5, e degli articoli 73, 79 e 93 o a quelli designati per la fornitura del servizio universale ai sensi del presente decreto sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza, nell'autorizzazione generale è fatta menzione dei criteri e delle procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese.

3. L'autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche del settore e quelle indicate nelle sezioni A, B e C dell'allegato 1 e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altra normativa nazionale.

4. Nel concedere i diritti di uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione, il Ministero non ripete le condizioni previste nell'autorizzazione generale.

5. Nel definire eventuali condizioni all'autorizzazione generale, relative alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, che non riproducano condizioni già imposte alle imprese da altra normativa, il Ministero acquisisce il parere dell'Agenzia e dell'Autorità(1).

Note

(1) Il comma 5 è stato modificato dall'art. 1, comma 10 e dall'art. 4, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

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