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Articolo 98 septies Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 18/10/2024]

Procedura di concessione dei diritti d'uso delle risorse di numerazione

Dispositivo dell'art. 98 septies Codice delle comunicazioni elettroniche

1. Qualora sia necessario concedere diritti individuali d'uso delle risorse di numerazione, il Ministero concede tali diritti, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica titolare o avente le condizioni necessarie per conseguire un'autorizzazione generale di cui all'articolo 11, nel rispetto dell'articolo 13, dell'articolo 21 comma 1 lettera c) e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse di numerazione in conformità del presente decreto e dei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica.

2. I diritti d'uso delle risorse di numerazione sono concessi dal Ministero mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate. Al momento della concessione dei diritti d'uso delle risorse di numerazione, il Ministero specifica se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni, qualora non sia già definito nei piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. I diritti d'uso delle risorse di numerazione sono concessi dal Ministero per un periodo limitato, la cui la durata è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti e comunque la concessione decade al termine della validità dell'autorizzazione generale, ove presente.

3. Il Ministero adotta le decisioni in materia di concessione di diritti d'uso delle risorse di numerazione assegnate per scopi specifici previsti nell'ambito dei piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica entro tre settimane dal ricevimento della domanda completa. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di concessione dei diritti d'uso dei numeri. Tali decisioni sono rese pubbliche.

4. Qualora l'Autorità o il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, abbiano stabilito, previa consultazione delle parti interessate conformemente all'articolo 23, che i diritti d'uso delle risorse di numerazione ai quali potrebbe attribuirsi un valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitive o comparative, il Ministero può prorogare di altre tre settimane il periodo di tre settimane di cui al comma 3 del presente articolo.

5. L'Autorità e il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, possono limitare il numero dei diritti individuali d'uso da concedere, solo quando ciò sia necessario per garantire l'uso efficiente delle risorse di numerazione.

6. Se i diritti d'uso delle risorse di numerazione includono l'uso extraterritoriale all'interno dell'Unione conformemente all'articolo 98 sexies, comma 4, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, associano a tali diritti d'uso condizioni specifiche al fine di garantire il rispetto di tutte le norme nazionali in materia di tutela dei consumatori e le normative nazionali relative all'uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. Su richiesta dell'Autorità o di un'altra autorità competente di uno Stato membro in cui le risorse di numerazione nazionali sono utilizzate in violazione delle norme in materia di tutela dei consumatori o delle normative nazionali di detto Stato membro in cui sono stati concessi i diritti d'uso delle risorse di numerazione, l'Autorità o il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, applica le condizioni associate previste al primo comma del presente paragrafo in conformità dell'articolo 32, anche revocando, in casi gravi, i diritti d'uso extraterritoriale delle risorse di numerazione concessi all'impresa in questione.

7. Il presente articolo si applica anche nel caso di concessione di diritti d'uso delle risorse di numerazione a imprese diverse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica in conformità dell'articolo 98 sexies comma 2.

8. Nel concedere i diritti di uso delle risorse di numerazione il Ministero applica le sole condizioni elencate nell'allegato I parte E del presente decreto, il quale riporta l'elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare i diritti d'uso delle risorse di numerazione.

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