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Articolo 79 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 18/10/2024]

Imposizione, modifica o revoca degli obblighi

Dispositivo dell'art. 79 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 78, un'impresa sia designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l'Autorità impone, ove ritenuto opportuno, qualsiasi obbligo previsto agli articoli da 80 a 85 e gli articoli 87 e 91. Conformemente al principio di proporzionalità, l'Autorità sceglie il modo meno intrusivo di affrontare i problemi individuati nell'analisi del mercato.

2. L'Autorità impone gli obblighi di cui agli articoli da 80 a 85 e gli articoli 87 e 91 solo alle imprese che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato in conformità del comma 1 del presente articolo, fatti salvi:

  1. a) gli articoli 72 e 73;
  2. b) gli articoli 50 e 17, la condizione 7 di cui alla parte D dell'allegato I quale applicata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, gli articoli 98 decies e 98 octiesdecies e le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/58/CE che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato;
  3. c) l'esigenza di ottemperare a impegni internazionali.

3. In circostanze eccezionali l'Autorità, quando intende imporre alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso o di interconnessione diversi da quelli di cui agli 80 a 85 e gli articoli 87 e 91, ne fa richiesta alla Commissione europea, la quale adotta, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 118, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972 una decisione che autorizza o vieta l'adozione di tali misure.

4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo:

  1. a) dipendono dal tipo di problema evidenziato dalla Autorità nella sua analisi del mercato, ove appropriato tenendo conto dell'individuazione della domanda transnazionale in conformità dell'articolo 77;
  2. b) sono proporzionati, in considerazione, ove possibile, dei costi e dei benefici;
  3. c) sono giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 4;
  4. d) sono imposti previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 33.

5. In relazione all'esigenza di ottemperare a impegni internazionali di cui al comma 4, l'Autorità notifica alla Commissione europea le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti delle imprese, conformemente alle procedure stabilite dall'articolo 33.

6. L'Autorità prende in considerazione l'impatto dei nuovi sviluppi del mercato, ad esempio in relazione agli accordi commerciali, compresi gli accordi di coinvestimento, che influenzano le dinamiche della concorrenza. Se tali sviluppi non sono sufficientemente importanti da richiedere una nuova analisi di mercato ai sensi dell'articolo 78, l'Autorità valuta senza indugio se sia necessario riesaminare gli obblighi imposti alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato e modifica eventuali decisioni precedenti, anche revocando obblighi o imponendone di nuovi, al fine di garantire che detti obblighi continuino a soddisfare le condizioni indicate al comma 4. Tali modifiche sono imposte solo previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 33.

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