1. All'accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all'allegato n. 2, parte 1.
2. Qualora, in base a un'analisi di mercato effettuata in conformità dell'articolo 78, comma 1, l'Autorità appuri che una o più imprese non dispongono di un significativo potere di mercato sul mercato pertinente, può modificare o revocare le condizioni per tali imprese conformemente alle procedure previste dagli articoli 23 e 33 solo se:
- a) l'accessibilità per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell'articolo 98 viciessexies non risulti pregiudicata da tale modifica o revoca;
- b) le prospettive di un'effettiva concorrenza nei mercati seguenti non risultano pregiudicate da tale modifica o revoca:
- i) servizi di diffusione radiotelevisiva digitale al dettaglio;
- ii) sistemi di accesso condizionato e altre risorse correlate.
3. Le parti a cui si applica la modifica o la revoca di tali obblighi sono informate con un adeguato preavviso(1).
4. Le condizioni applicate in virtù del presente articolo lasciano impregiudicata la facoltà all'Autorità di imporre obblighi relativi alla presentazione delle EPG e di analoghi menu e interfacce di navigazione.
5. In deroga al comma 1, l'Autorità, con cadenza periodica, riesamina le condizioni applicate in virtù del presente articolo attraverso un'analisi di mercato conformemente all'articolo 78 comma 1, per determinare se mantenere, modificare o revocare le condizioni applicate.