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Articolo 64 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 18/10/2024]

Trasferimento o affitto di diritti d'uso individuali dello spettro radio

Dispositivo dell'art. 64 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. Le imprese titolari di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze possono trasferire o affittare ad altre imprese i propri diritti d'uso, con le modalità di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo il potere del Ministero e dell'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, di stabilire che la predetta facoltà non si applichi qualora il diritto d'uso in questione sia stato inizialmente concesso a titolo gratuito in termini di contributi per l'uso ottimale dello spettro o assegnato per la radiodiffusione televisiva(1).

2. Il trasferimento o l'affitto dei diritti di uso delle radiofrequenze è efficace previa autorizzazione rilasciata dal Ministero entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell'impresa subentrante.

3. All'esito dell'istruttoria svolta dall'Autorità che, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, accerta che non si verifichino distorsioni della concorrenza, il Ministero, in conformità dell'articolo 65, concede l'autorizzazione al trasferimento o affitto dei diritti d'uso dello spettro radio, o comunica i motivi che ne giustificano il diniego, se sono mantenute le condizioni originarie associate ai predetti diritti, e, fatta salva la predetta verifica:

  1. a) sottopone i trasferimenti e gli affitti alla procedura meno onerosa possibile;
  2. b) non rifiuta l'affitto di diritti d'uso dello spettro radio quando il locatore si impegna a rimanere responsabile per il rispetto delle condizioni originarie associate ai diritti d'uso;
  3. c) non rifiuta il trasferimento di diritti d'uso dello spettro radio, salvo se vi è il rischio evidente che il nuovo titolare non sia in grado di soddisfare le condizioni originarie associate ai diritti d'uso.

4. Il Ministero può apporre all'autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte dall'Autorità. In caso di spettro radio armonizzato, i trasferimenti rispettano tale uso armonizzato. I diritti amministrativi imposti alle imprese in relazione al trattamento di una domanda di trasferimento o di affitto di diritti d'uso dello spettro radio devono essere conformi all'articolo 16. Le lettere a), b) e c) del comma 3 lasciano impregiudicata la competenza del Ministero di garantire l'osservanza delle condizioni associate ai diritti d'uso dello spettro radio in qualsiasi momento, riguardo sia al locatore sia al locatario(1).

5. L'Autorità e il Ministero agevolano il trasferimento o l'affitto di diritti d'uso dello spettro radio prendendo in considerazione tempestivamente le eventuali richieste di adattare le condizioni associate ai diritti e assicurando che tali diritti o il relativo spettro radio possano essere suddivisi o disaggregati nel miglior grado possibile.

6. In vista del trasferimento o affitto di diritti d'uso dello spettro radio, il Ministero rende pubblico, in un formato elettronico standardizzato, i dettagli pertinenti relativi ai diritti individuali trasferibili al momento della creazione dei diritti e conserva tali informazioni fintantoché i diritti esistono.

7. Nel caso di affitto di frequenze ai sensi di una disciplina prevista nel regolamento di gara che ha condotto all'assegnazione dei diritti d'uso delle relative frequenze, e che riguarda un bacino territoriale non superiore a una regione italiana, il Ministero, d'intesa con l'Autorità, può stabilire una procedura semplificata.

8. Il Ministero per i diritti d'uso assegnati tramite una disciplina di gara, può disporre che il trasferimento o l'affitto di rami d'azienda o il trasferimento del controllo della società che detiene i diritti d'uso, valutato ai sensi degli articoli 51 e 52 delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, salvi i casi delle società quotate in borsa soggetti alla relativa disciplina, siano considerati equivalenti al trasferimento o affitto dei diritti d'uso. In tali casi, il legale rappresentante della società che acquisisce il ramo d'azienda o il controllo sulla società che detiene i diritti, è tenuto a notificare al Ministero la nuova catena di controllo della società acquirente. Ove esso dichiari che il soggetto o i soggetti che congiuntamente detengono il controllo della società acquirente, o la società acquirente, non detengono, direttamente o indirettamente, altri diritti d'uso di frequenze per servizi di comunicazioni elettroniche in Italia, non è richiesto il parere dell'Autorità di cui al comma 3.

9. Salva la disciplina dei diritti d'uso stabilita nei regolamenti di gara che hanno condotto al rilascio degli stessi, sono assimilati all'affitto dei diritti d'uso di frequenze, e soggetti alla procedura di cui al presente articolo, gli accordi di condivisione di frequenze ove almeno un soggetto parte dell'accordo può utilizzare in maniera attiva frequenze rientranti nei diritti d'uso per servizi di comunicazione elettronica di un altro soggetto per la propria offerta commerciale.

Note

(1) I commi 1 e 4 sono stati modificati dall'art. 4, comma 1, lettera u) del D. Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

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