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Articolo 209 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Prescrizione

Dispositivo dell'art. 209 Codice della strada

La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 1

Note

(1) Il termine è di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dal codice civile.

Massime relative all'art. 209 Codice della strada

Cass. civ. n. 26424/2014

Alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non è applicabile la decadenza stabilita dall’art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per l’iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto la prescrizione quinquennale dettata in via generale dall’art. 28 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali, dall’art. 209 cod. strada, sulla quale non ha effetto interruttivo la formazione del ruolo e la consegna dello stesso all’esattore, in quanto attività interne della P.A., laddove gli atti interruttivi della prescrizione hanno natura recettizia.

Cass. civ. n. 5828/2005

L’art. 17 del D.P.R. n. 602 del 1973, in tema di riscossione delle imposte dirette sul reddito (norma che imponeva a pena di decadenza il termine per l’iscrizione nei ruoli anche nella versione antecedente la sua sostituzione, disposta con l’art. 6 del d.lgs. n. 46 del 1999), non si applica alla diversa materia della riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative, rispetto alla quale gli effetti del decorso del tempo sono disciplinati in via generale dall’art. 28 della legge n. 689 del 1981 e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti ad infrazioni stradali, dall’art. 209 del codice della strada, che ne prevede la riscossione nel termine prescrizionale di cinque anni.

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