Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 132 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri

Dispositivo dell'art. 132 Codice della strada

1. (1)Fuori dei casi di cui all'articolo 93 bis, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e per i quali si sia già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia(2).

2. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, per i quali si sia adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato.

3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 100, commi 11 e 15.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alle sanzioni di cui al comma 7 dell'articolo 93 bis(2).

Note

(1) Tale disposizione è stata interamente modificata dall'art. 2, comma 1, lettera d), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.
(2) Modifica dall'art. 29-bis, comma 1, lettera b) del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113

Massime relative all'art. 132 Codice della strada

Cass. civ. n. 25677/2009

La circolazione in Italia di veicoli immatricolati in Stati esteri non ricade sotto la previsione dell'art. 93, comma 7, del codice della strada, che si riferisce alla circolazione dei veicoli per i quali non sia mai stata rilasciata la carta di circolazione, ma è invece esplicitamente regolata dall’art. 132, comma 1, dello stesso codice, il quale stabilisce che gli autoveicoli immatricolati in uno Stato estero siano ammessi a circolare in Italia, una volta adempiute le formalità doganali, per la durata massima di un anno, in base alla certificazione dello Stato d’origine; né può assumere rilievo, al riguardo, il fatto che tale veicolo sia stato cancellato dal Pubblico registro del Paese di provenienza, poiché tale cancellazione presuppone, comunque, che l'immatricolazione sia avvenuta, con conseguente esclusione della fattispecie di cui al citato art. 93, comma 7.

Cass. civ. n. 618/1998

La circolazione in Italia di veicoli immatricolati in Stati Esteri non ricade sotto la previsione dell’art. 93, settimo comma del nuovo codice della strada, che si riferisce alla circolazione dei veicoli per i quali non sia mai stata rilasciata la carta di circolazione, ma è invece esplicitamente regolata dall’art. 132 dello stesso codice, il quale stabilisce al primo comma che gli autoveicoli immatricolati in uno stato estero e, quindi, muniti di targa di circolazione, siano ammessi a circolare in Italia, una volta adempiute le formalità doganali, per la durata massima di un anno, in base alla certificazione dello Stato d’origine. Consegue che non può essere disposta la confisca dell’autoveicolo privo di carta di circolazione, ma già immatricolato all’estero, che circola sul territorio nazionale successivamente alla scadenza dell’anno.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 132 Codice della strada

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

DOMENICO B. chiede
mercoledì 11/11/2015 - Liguria
“Cittadino russo proprietario di autovettura immatricolata in Russia ottiene la residenza in Italia. L'auto ha l'omologazione CEE e viene importata in franchigia da diritti doganali. Poi si scopre che non ha le caratteristiche EURO antinquinamento prescritte per poterla immatricolare. Poiché il bene ormai è comunitarizzato può rimanere per sempre nell'E.U.; però può continuare a circolare con la targa russa? Se fosse uno yacht la risposta sarebbe si, ed ambedue (auto e yacht) sono assoggettati alle stesse norme comunitarie sui mezzi di trasporto. Però c'è l'art.132 del Codice della Strada...e questo caso non esisteva prima dell'introduzione delle norme antinquinamento.
Grazie.”
Consulenza legale i 17/11/2015
La circolazione dei veicoli con targa straniera in Italia è disciplinata dall’art. 132 del Codice della Strada, che recita: "Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all’articolo 53, comma 2 del D.L. 30 agosto 1993 n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine".

Si tratta di una norma pensata per quei veicoli destinati a rimanere in modo definitivo nel territorio italiano, ad esempio perché il loro proprietario ha trasferito la residenza in Italia.

Si sono riscontrate difficoltà nell'applicare questa norma, perché in caso di veicoli immatricolati in uno stato che non appartiene all’Unione Europea (es. Russia) si può accertare il visto di ingresso nel territorio europeo apposto sul documento di circolazione del mezzo, mentre se il veicolo è stato immatricolato nell’UE - dove esiste la libera circolazione di cose e persone - non è possibile accertare quando tale veicolo sia effettivamente entrato nel territorio italiano (a tal proposito, con circolare ministeriale del 24 ottobre 2007, si è stabilito che la decorrenza dell’anno inizia dalla data in cui il proprietario del veicolo ha acquisito la prima residenza in Italia). Per questo motivo la Camera ha dato via libera alla riforma del Codice della strada, presentata con il disegno di legge c1512, che introduce l'art. 132 bis, in particolare al fine di evitare l'elusione delle disposizioni amministrative e tributarie italiane.

Nel caso di specie, si ritiene applicabile la norma dell'art. 132, che ha ad oggetto ogni autoveicolo con targa estera che - come quella in questione - abbia già adempiuto alle formalità doganali: l'articolo non parla di rispetto della normativa antinquinamento, quindi in questa fase tale aspetto non è rilevante. Di conseguenza, il veicolo con targa russa potrà circolare in Italia al massimo per un anno.

Tuttavia, trascorso l'anno, come poter continuare ad utilizzare il mezzo in Italia, visto che non è possibile immatricolarlo a causa del difetto circa le caratteristiche antinquinamento?
Purtroppo non vi sono evidenti soluzioni. L'impossibilità di immatricolare il veicolo in Italia per poterlo poi iscrivere presso il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) determina il fatto che lo stesso non potrà ottenere targa italiana trascorso l'anno di cui all'art. 132: quindi, troverà applicazione il quarto comma della disposizione, che recita "Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale".

Si precisa altresì che, poiché nell'elenco dei Paesi con cui l'Italia ha stretto gli accordi che regolano la conversione della patente la Russia non è presente, il cittadino russo con patente conseguita nel suo paese d'origine che voglia guidare sul territorio italiano deve rifare gli esami nel nostro stato.