(massima n. 2)
La circolazione in Italia di veicoli immatricolati in Stati Esteri non ricade sotto la previsione dell’art. 93, settimo comma del nuovo codice della strada, che si riferisce alla circolazione dei veicoli per i quali non sia mai stata rilasciata la carta di circolazione, ma è invece esplicitamente regolata dall’art. 132 dello stesso codice, il quale stabilisce al primo comma che gli autoveicoli immatricolati in uno stato estero e, quindi, muniti di targa di circolazione, siano ammessi a circolare in Italia, una volta adempiute le formalità doganali, per la durata massima di un anno, in base alla certificazione dello Stato d’origine. Consegue che non può essere disposta la confisca dell’autoveicolo privo di carta di circolazione, ma già immatricolato all’estero, che circola sul territorio nazionale successivamente alla scadenza dell’anno.