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Articolo 87 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Servizio di linea per trasporto di persone

Dispositivo dell'art. 87 Codice della strada

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di linea quando l'esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.

2. Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di persone: gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni destinati a tale trasporto.

3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base del nulla osta emesso dalle autorità competenti ad accordare le relative concessioni.

4. I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente sulle linee per le quali l'intestatario della carta di circolazione ha ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni imposte in detto titolo. Il concedente la linea può autorizzare l'utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa, purché non sia pregiudicata la regolarità del servizio. A tal fine la carta di circolazione deve essere accompagnata da un documento rilasciato dall'autorità concedente, in cui sono indicate le linee o i bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli possono essere utilizzati.

5. I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio di linea per trasporto di persone possono locare temporaneamente e in via eccezionale, secondo direttive emanate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad altri esercenti di servizi di linea per trasporto persone parte dei propri veicoli, con l'autorizzazione delle rispettive autorità competenti a rilasciare le concessioni.

6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le quali ha titolo legale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731.

7. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Massime relative all'art. 87 Codice della strada

Cass. civ. n. 17020/2016

Ai sensi dell’art. 87 cod. strada il regolare svolgimento del servizio di linea per trasporto di persone presuppone solo che l'esercente sia munito del titolo rilasciato dalla competente autorità per la tratta interessata, senza che sia necessario anche il documento attestante lo specifico impiego del veicolo, previsto dall’ultimo comma dell’art. 87 cit., che rileva solo per la diversa ipotesi in cui sia autorizzato l’utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio per rimessa.

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Consulenze legali
relative all'articolo 87 Codice della strada

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Lorenzo P. chiede
martedì 05/01/2021 - Sardegna
“Sono titolare di una ditta di noleggio autobus con conducente. Un cliente (Agenzia viaggi) mi ha chiesto di realizzare un servizio di navetta con: - orari predeterminati; - fermate e destinazioni predeterminate ma variabili in base alle prenotazioni dei clienti ricevute dall'agenzia); - percorsi variabili (in base alle prenotazioni ricevute dall'agenzia). Il servizio è riservato solo ai clienti prenotati e che abbiano già pagato (di cui si occupa direttamente l'agenzia, a me viene fornita solo la lista passeggeri con indicate le fermate e le destinazioni). Io fatturo all'agenzia il servizio di noleggio autobus con conducente. Il quesito è: Un servizio avente le caratteristiche sopra menzionate e descritte anche nella locandina allegata, rientra tra quelli regolati dall'Art. 87. del Codice della strda (Servizio di linea per trasporto di persone) oppure può essere considerato un semplice Noleggio con conducente?”
Consulenza legale i 12/01/2021
La nozione di servizio di linea per trasporto di persone è sancita dall’art. 87 del Codice della strada, ai sensi del quale un veicolo si intende adibito al servizio di linea quando l'esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.

Invece, l’attività di noleggio di autobus con conducente è definita dall’art. 2, L. n. 218/2003 e ricomprende tutti i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.

La differenza più rilevante tra le due attività, ai fini che qui ci occupano, è costituita dalla circostanza che il servizio di linea venga offerto a un pubblico indifferenziato, mentre il noleggio di autobus presuppone o la stipula di un contratto con un committente o che il servizio sia rivolto a gruppi di persone precostituiti.
Proprio tale elemento viene solitamente considerato dalla giurisprudenza per caratterizzare il servizio di linea rispetto ad altri servizi di trasporto, come ad esempio quello scolastico o il noleggio di veicoli destinati al trasporto dei dipendenti sul luogo di lavoro (T.A.R. Latina, 23 dicembre 1996, n. 1070; Cassazione civile, sez. II, 20/09/1990, n.9616).
Si aggiunga poi che, in via generale, l’offerta al pubblico si atteggia come una proposta di contratto rivolta, anziché a soggetti determinati, ad una generalità di destinatari non individuabili a priori (art. 1336 c.c.).

In conclusione, quando il trasporto si svolga seguendo un percorso o orari prestabiliti, ma non sia rivolto alla generalità del pubblico, l’attività non pare poter essere inquadrata nell’ambito trasporto di linea disciplinato dall’art. 87 del Codice della strada.
Nel caso di specie, dunque, pare ricorrere un semplice noleggio con conducente, posto che l’attività oggetto del quesito viene richiesta e prestata dietro incarico dell’Agenzia di viaggi, la quale in sostanza riveste il ruolo di committente, ed a favore non del pubblico indistinto, bensì di una platea di soggetti predeterminati e specificamente individuabili (indicati nelle liste di clienti che hanno aderito al servizio).