(massima n. 1)
            Ai  sensi dell’art.  87  cod.  strada  il  regolare svolgimento  del  servizio  di  linea  per  trasporto  di persone presuppone solo che l'esercente sia munito del titolo rilasciato dalla competente autorità per la tratta interessata, senza che sia necessario anche il documento attestante lo specifico impiego del veicolo, previsto dall’ultimo comma dell’art. 87 cit., che rileva  solo  per  la  diversa  ipotesi  in  cui  sia  autorizzato l’utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea per quello di  noleggio  per  rimessa.