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Articolo 84 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Locazione senza conducente

Dispositivo dell'art. 84 Codice della strada

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.

2. È ammessa, nell'ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro(2).

3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformità a quanto disposto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e, se del caso, al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, può utilizzare autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione e di proprietà di impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea, incluse le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitate(2).

3-bis. L'impresa esercente attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro elettronico nazionale e titolare di autorizzazione, può utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro elettronico nazionale, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione(1).

4. Possono essere destinati alla locazione senza conducente:

  1. a) i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
  2. b) i veicoli destinati al trasporto di cose.
  3. b-bis) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, i veicoli per il trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan e i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive(2).

4-bis. L'utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al trasporto di cose di cui al comma 4, lettera b), è ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t(3).

4-ter. L'utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 è consentita a condizione che:

  1. a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato a un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;
  2. b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;
  3. c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza(3).

4-quater. Al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma 4-ter è necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:

  1. a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;
  2. b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto(3).

4-quinquies. I documenti di cui al comma 4-quater, lettere a) e b), possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente secondo le disposizioni vigenti(3).

5. Per i veicoli destinati a locazione senza conducente di cui al comma 4, la carta di circolazione è rilasciata alle imprese che esercitano l'attività in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481(2).

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno, può stabilire eventuali ulteriori criteri limitativi, nonché le modalità per il rilascio della carta di circolazione e per l'utilizzo dei veicoli di cui ai commi 2 e 3(2).

7. Fuori dei casi indicati dai commi 2, 3 e 3-bis, chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 se si tratta di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 42 a euro 173 se si tratta di altri veicoli. Alle stesse sanzioni soggiace chiunque circola con un veicolo adibito a locazione senza conducente e non destinato a tale uso(2).

7-bis. Chiunque utilizza un veicolo in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 senza rispettare le condizioni di cui al comma 4-ter è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731(3).

8. Alle violazioni di cui ai commi 7 e 7-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI(2).

Note

(1) Comma introdotto dalla L. 4 agosto 2017, n. 124.
(2) Comma modificato dall'art. 24, comma 1 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.
(3) I commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 7-bis sono stati inseriti dall'art. 24, comma 1 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

Massime relative all'art. 84 Codice della strada

Cass. civ. n. 18988/2015

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stradali, il locatore del veicolo senza conducente è responsabile in solido, giacché l’art. 196 cod. strada, pur menzionando esclusivamente il locatario, intende assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile, mentre l’identità del locatario, di regola, è nota soltanto al locatore.

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F.S. chiede
martedì 02/11/2021 - Sardegna
“Gentile Signore o Signora,

possiedo una macchina e ho intenzione di noleggiarla o "condividerla". Leggo su internet che il codice della strada dice che "chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto a sanzione amministrativa". Leggo anche però che esistono servizi che permettono di condividere la propria macchina dietro pagamento, aggirando questo divieto. "Omissis" è il più famoso e opera in Italia da anni, quindi immagino abbia trovato un modo di operare quest'attività legalmente. Vorrei sapere qual è il modo in cui si può condividere la propria auto senza violare il codice della strada.”
Consulenza legale i 09/11/2021
Per rispondere al quesito va per prima cosa ricordato che, secondo il Codice della strada (art. 82), i veicoli possono essere adibiti ad uso proprio o ad uso di terzi.
Quest’ultimo ricorre quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione, come avviene anche nel caso della locazione senza conducente.

La locazione senza conducente è a sua volta disciplinata dall’art. 84 del Codice, che ricalca la nozione generale di locazione di cui all’art. 1571 c.c., prevedendo che un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.
Per l’esercizio di tale attività era in passato necessario il rilascio di un’apposita licenza, oggi sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività da presentare al Comune ove si trova la sede legale dell'impresa (art. 1, D.P.R. n. 481/2001).
La carta di circolazione dei mezzi destinati al noleggio senza conducente è rilasciata sulla base della prescritta licenza (ora SCIA) (art. 84, comma 5, Codice della strada).

Nemmeno dopo le semplificazioni introdotte con il D.P.R. n. 481/2001, dunque, il noleggio senza conducente può definirsi come un’attività libera, sia perché per il suo legittimo esercizio è indispensabile la SCIA con conseguente controllo da parte del Comune, sia perché ne viene dato conto sulla carta di circolazione del veicolo adibito a tale scopo.
Si nota, però, che esiste una sorta di “zona grigia” che potrebbe rendere più difficoltosi gli eventuali controlli, determinata dal fatto che l’obbligo di comunicare al Dipartimento per i trasporti che la disponibilità del veicolo è stata ceduta (anche a seguito di locazione) a un soggetto diverso dall’intestatario, ai fini dell’annotazione del nominativo di tale soggetto terzo sulla carta di circolazione, scatta soltanto per cessioni relative a periodi superiori ai trenta giorni (art. 94, comma 4-bis, Codice della strada).

Resta, comunque, fermo che, in mancanza degli adempimenti prescritti dall’art. 1, D.P.R. n. 481/2001 (SCIA al Comune), e dall’art. 84, comma 5, del Codice (rilascio di apposita carta di circolazione), rimangono a rigore applicabili le sanzioni previste per chiunque adibisca a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso, ossia una sanzione amministrativa pecuniaria, nonché la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi (art. 84, commi 7 e 8, Codice della strada).