Cass. civ. n. 8616/2014
In tema di imposta comunale sulla pubblicità, i segnali di indicazione elencati all’art. 39, lett. c), del nuovo codice della strada, i quali includono i segnali turistici e di territorio che forniscono agli utenti informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti, nonché, in particolare, i segnali di avvio a fabbriche e stabilimenti, ove contengano il riferimento nominativo ad una determinata ditta, svolgono, per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
Cass. civ. n. 19786/2006
L’istituto del silenzio-assenso, in virtù del quale l’autorizzazione amministrativa richiesta e non emessa nei termini di legge si ritiene accordata, pur essendo previsto dall’art. 20 della legge n. 241 del 1990 (nel testo precedente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 35 del 2005, convertito in legge n. 80 del 2005) in termini generali, è applicabile però solo per i procedimenti indicati dai regolamenti governativi, che individuano i casi in cui il provvedimento abilitativo richiesto da un privato si considera rilasciato qualora l’ente al quale spetta provvedere faccia trascorrere il termine di legge senza provvedere sull’istanza. Il mancato esercizio del potere autorizzativo nei termini non comporta la decadenza del potere né il venir meno del divieto di svolgere l’attività in difetto di autorizzazione, ma determina soltanto un’illegittimità di comportamenti derivante dall’inadempimento di obblighi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito ritenendo che l’affissione di segnali di indicazione di cui all’art. 39, lett. c) del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 — nuovo codice della strada — non rientrasse tra le ipotesi in cui i regolamenti governativi in materia, D.P.R. n. 300 del 1992, n. 407 dell 994 e n. 411 del 1994 consentissero il ricorso al silenzio assenso).
Cass. civ. n. 3428/2006
Non è sufficiente una lieve difformità rispetto alla previsione contenuta nell'art. 134 del regolamento di esecuzione del codice della Strada per parificare i segnali turistici e di territorio di cui all’art. 39 del detto codice e i segnali pubblicitari (art. 23 c.d.s.). A tale parificazione si può invece pervenire soltanto se si tratti di differenze rilevanti, tali da snaturare il cartello, facendogli assumere una prevalente funzione reclamistica in luogo di quella segnaletica (indicazione dell’itinerario verso la sede dell’attività industriale, commerciale o artigianale). La relativa valutazione, implicando accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito, non è sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione.