(massima n. 1)
Anche nell'ipotesi di rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici da parte dell'Avvocatura dello Stato, non è necessario che, in ordine ai singoli giudizi, l'ente rilasci uno specifico mandato all'Avvocatura medesima, né che questa produca il provvedimento del competente organo dell'ente recante l'autorizzazione del legale rappresentante ad agire o a resistere in causa, giacché, a norma dell'art. 45 R.D. n. 1611 del 1933, anche al patrocinio cosiddetto facoltativo si applica il secondo comma dell'art. 1 R.D. cit., alla stregua del quale gli Avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie prevedono il mandato speciale, purché consti la loro qualità. (Fattispecie relativa alla difesa in giudizio dell'Anas Spa, già Ente Nazionale per le Strade, per la quale permane il patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato a norma dell'art. 2 del D.L.vo n. 142 del 1994).