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Articolo 136 terdecies Codice della proprietą industriale

(D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Impugnazioni

Dispositivo dell'art. 136 terdecies Codice della proprietą industriale

(1)1. Avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi può essere proposto ricorso per cassazione, entro il termine di cui all'articolo 325 del Codice di procedura civile, per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell'articolo 360, primo comma, del Codice di procedura civile.

2. Si applica l'articolo 373 del Codice di procedura civile.

3. La sentenza della Commissione è impugnabile per revocazione ai sensi dell'articolo 395 e seguenti del Codice di procedura civile.

4. Il termine per il ricorso per revocazione è di trenta giorni dalla data della notificazione della sentenza, nei casi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile, e di trenta giorni dalla data di conoscenza dell'evento, nei casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 20 febbraio 2019.

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