C. Conti n. 129/2018
Nella tariffa del servizio idrico integrato confluiscono, oltre a componenti di servizio il cui rischio può gravare su soggetti diversi dal gestore del servizio acquedotto, componenti di natura pubblicistica, sempre corrispettiva, poiché connesse alla volontà del fruitore. Esse realizzano ipotesi di "corrispettivo di diritto pubblico", come tali obbligatoriamente poste a carico del fruitore della risorsa idrica, idealmente commisurate ai costi sostenuti dalla collettività e al beneficio reso. Il "rischio" di realizzazione di tali componenti della tariffa non è pertanto allocatale, direttamente, su uno specifico soggetto erogatore della prestazione. Peraltro, la disciplina della refusione delle componenti di ricavo (tariffa) ai vari soggetti che concorrono al piano dei costi (e la distribuzione del rischio di riscossione) soggiace agli accordi e alla disciplina specifica stabilita dalle parti e, per le componenti di costo correlate ad esternalità di sistema e costi sociali, alla disciplina di legge e di regolazione promanate dalle varie autorità coinvolte che esula dalla materia della contabilità pubblica.
Cass. civ. n. 17628/2011
Salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 46/1999 per l'iscrizione a ruolo della tariffa del servizio idrico integrato, di cui al D.Lgs. n. 152/2006, art. 156, che costituisce un'entrata di diritto privato, è necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente efficacia esecutiva.
Cass. civ. n. 14628/2011
Il rapporto sussistente tra il gestore del servizio idrico integrato e l'utente ha natura privatistica. Le tariffe corrisposte al predetto gestore dall'utente costituiscono dei corrispettivi di diritto privato. Ne consegue che, stante quanto precisato e alla luce della normativa dettata in subjecta materia, la riscossione della tariffa mediante ruolo è assoggettata alle disposizioni generali e, a norma dell'art. 21 del D.Lgs. n. 46 del 1999, al presupposto che il relativo credito da riscuotere mediante l'iscrizione a ruolo risulti da titolo avente efficacia esecutiva. La riscossione del canone idrico non può essere effettuata mediante ruolo né dagli enti locali né dalle società di gestione poiché lo stesso non ha natura tributaria, ma patrimoniale di diritto comune: la modifica dell'art. 156 del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) ha comportato unicamente "una precisazione in merito ai soggetti ai quali è possibile affidare la riscossione della tariffa", senza incidere sulle modalità e tantomeno prevedere la riscossione mediante ruolo. In base al combinato disposto degli artt. 17 e 21 del D.Lgs. n. 46 del 1999, salvo la ricorrenza dei presupposti di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 17, ai fini dell'iscrizione a ruolo della tariffa del servizio idrico integrato, di cui all'art. 156 del D.Lgs. n. 152 del 2006, costituente un'entrata di diritto privato, occorre che la stessa tariffa risulti da titolo avente efficacia esecutiva.
Corte cost. n. 246/2009
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale disciplina le modalità di riscossione della tariffa da parte del gestore del servizio idrico integrato, per ritenuta violazione degli artt. 117 e 118 Cost., perché incide "su un aspetto di ulteriore dettaglio rispetto a quanto previsto negli artt. 154 e 155". L'attività di riscossione della tariffa rappresenta, infatti, uno dei profili essenziali della disciplina di quest'ultima, che è a sua volta riconducibile alle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza legislativa statale.