(massima n. 1)
Il rapporto sussistente tra il gestore del servizio idrico integrato e l'utente ha natura privatistica. Le tariffe corrisposte al predetto gestore dall'utente costituiscono dei corrispettivi di diritto privato. Ne consegue che, stante quanto precisato e alla luce della normativa dettata in subjecta materia, la riscossione della tariffa mediante ruolo è assoggettata alle disposizioni generali e, a norma dell'art. 21 del D.Lgs. n. 46 del 1999, al presupposto che il relativo credito da riscuotere mediante l'iscrizione a ruolo risulti da titolo avente efficacia esecutiva. La riscossione del canone idrico non può essere effettuata mediante ruolo né dagli enti locali né dalle società di gestione poiché lo stesso non ha natura tributaria, ma patrimoniale di diritto comune: la modifica dell'art. 156 del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) ha comportato unicamente "una precisazione in merito ai soggetti ai quali è possibile affidare la riscossione della tariffa", senza incidere sulle modalità e tantomeno prevedere la riscossione mediante ruolo. In base al combinato disposto degli artt. 17 e 21 del D.Lgs. n. 46 del 1999, salvo la ricorrenza dei presupposti di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 17, ai fini dell'iscrizione a ruolo della tariffa del servizio idrico integrato, di cui all'art. 156 del D.Lgs. n. 152 del 2006, costituente un'entrata di diritto privato, occorre che la stessa tariffa risulti da titolo avente efficacia esecutiva.