Cass. civ. n. 1549/2018
Deve ritenersi che, in considerazione sia della particolare composizione della società che gestisce il servizio, sia delle particolarità della funzione svolta, sia della prestazione commerciale complessa che essa eroga in favore degli utenti, in cui si fondono indistricabilmente interessi privatistici e pubblicistici, il soggetto gestore del servizio pubblico di erogazione di acqua potabile - sia esso organizzato come Consorzio di Comuni o come società di capitali - sia soggetto, nello stipulare con i fruitori del servizio il contratto di utenza, al rispetto degli obblighi anche di forma previsti per la redazione dei contratti della Pubblica Amministrazione e quindi al rispetto, per quanto qui interessa, del requisito della forma scritta a pena di nullità del contratto. Il contratto di utenza stipulato con i fruitori dal gestore del servizio pubblico di erogazione di acqua potabile, sia esso organizzato come consorzio di Comuni o come società di capitali, deve ritenersi soggetto agli obblighi di forma previsti per la redazione dei contratti della Pubblica Amministrazione e quindi al rispetto del requisito della forma scritta a pena di nullità del contratto, in considerazione sia della particolare composizione della società che gestisce il servizio, sia delle particolarità della funzione svolta, sia della prestazione commerciale complessa che essa eroga in favore degli utenti, in cui si fondono indistricabilmente interessi privatistici e pubblicistici.
Corte cost. n. 50/2013
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dei commi 11 e 14 dell'art. 1 della L.R. n. 9 del 2011 della Regione Abruzzo, limitatamente alle parole "e vincolanti" nel comma 11 e alle parole "e vincolante" nel comma 14, per contrasto con l'art. 149 del D.Lgs. n. 152 del 2006, quale norma interposta, rispetto all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Infatti, la presenza attiva dei Comuni nell'organizzazione e nell'esercizio delle funzioni dell'ente regionale non può privare quest'ultimo della potestà di decidere in via definitiva, operando una sintesi delle diverse istanze e dei concorrenti, e in ipotesi divergenti, interessi delle singole comunità territoriali sub-regionali. In effetti, l'art. 149, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilendo che "Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione", esprime la natura necessariamente unitaria del piano d'ambito affidato alla competenza dell'ente regionale, che si pone in contrasto con l'effetto vincolante attribuito dalle norme regionali impugnate ai pareri espressi dall'Assemblea dei sindaci, portatori di istanze potenzialmente frammentarie, di cui si deve tener conto nella redazione del piano regionale, ma che non possono condizionare in modo insuperabile l'attività programmatoria e pianificatoria dell'ente regionale attributario del servizio. Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, della L.R. n. 9 del 2011 della Regione Abruzzo, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Deve infatti considerarsi che la Regione Abruzzo, avvalendosi degli spazi di autonomia ad essa riconosciuti dalla legge statale (art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009) e dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 128 del 2011), ha previsto (art. 1, comma 5, della legge reg. n. 9 del 2011), per il servizio idrico integrato, un ambito territoriale unico regionale (ATUR), coincidente con l'intero territorio regionale, ed un unico soggetto d'ambito competente (ente regionale per il servizio idrico - ERSI), al quale sono attribuite tutte le funzioni già assegnate alle soppresse Autorità d'ambito. La norma impugnata istituisce l'assemblea dei sindaci (ASSI) in ciascuna Provincia della Regione, "per l'esercizio delle competenze nelle materie assegnate agli enti locali dalla legislazione statale e regionale": il rispetto dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza, richiamati dal citato art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009, implica pertanto che non possa essere trascurato il ruolo degli enti locali, allo scopo di mantenere un costante rapporto tra programmazione e gestione del servizio su scala regionale ed esigenze dei singoli territori compresi nell'ambito complessivo dell'ERSI. Va dichiarata l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 15, della L.R. n. 9 del 2011 della Regione Abruzzo, limitatamente alle parole "e vincolante", per gli stessi motivi per i quali sono stati dichiarati incostituzionali i commi 10 e 14 dello stesso art. 1. Infatti, la presenza attiva dei Comuni nell'organizzazione e nell'esercizio delle funzioni dell'ente regionale non può privare quest'ultimo della potestà di decidere in via definitiva, operando una sintesi delle diverse istanze e dei concorrenti, e in ipotesi divergenti, interessi delle singole comunità territoriali sub-regionali. In effetti, l'art. 149, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilendo che "Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione", esprime la natura necessariamente unitaria del piano d'ambito affidato alla competenza dell'ente regionale, che si pone in contrasto con l'effetto vincolante attribuito dalle norme regionali impugnate ai pareri espressi dall'Assemblea dei sindaci, portatori di istanze potenzialmente frammentarie, di cui si deve tener conto nella redazione del piano regionale, ma che non possono condizionare in modo insuperabile l'attività programmatoria e pianificatoria dell'ente regionale attributario del servizio. La presenza attiva dei Comuni nell'organizzazione e nell'esercizio delle funzioni dell'ente regionale non può privare quest'ultimo della potestà di decidere in via definitiva, operando una sintesi delle diverse istanze e dei concorrenti, e in ipotesi divergenti, interessi delle singole comunità territoriali sub-regionali. La L.R. 12 aprile 2011, n. 9, Abruzzo, dopo la modifica introdotta nel c. 14 dell'art. 1, prevede che il coordinamento e l'unificazione, a livello regionale, delle deliberazioni delle ASSI avvenga "superando eventuali contrasti". Ciò in coerenza con l'art. 149, c. 3, II periodo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente) - evocato dal ricorrente come norma interposta ai fini del presente giudizio - che così stabilisce: "Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione". Emerge dalla disposizione statale sopra citata - nel suo complesso ed anche al di là dell'inciso sopra riportato - la natura necessariamente unitaria del piano d'ambito affidato alla competenza dell'ente regionale. Tale unitarietà si pone tuttavia in contrasto con l'effetto vincolante attribuito dalle norme regionali impugnate ai pareri espressi dall'Assemblea dei sindaci, portatori di istanze potenzialmente frammentarie, di cui si deve tener conto nella redazione del piano regionale, ma che non possono condizionare in modo insuperabile l'attività programmatoria e pianificatoria dell'ente regionale attributario del servizio. La natura vincolante del parere dell'ASSI finisce per vanificare di fatto, nel territorio della Regione Abruzzo, l'intento razionalizzatore ed efficientistico della riforma statale, con cui sono state soppresse le preesistenti Autorità d'ambito. Ne consegue l'illegittimità costituzionale dei commi 11 e 14 dell'art. 1 della L.R. n. 9 del 2011, Abruzzo, limitatamente alle parole "e vincolanti" nel comma 11 e alle parole "e vincolante" nel comma 14, per contrasto con l'art. 149 del D.Lgs. n. 152 del 2006, quale norma interposta, rispetto all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Corte cost. n. 187/2011
È costituzionalmente illegittimo l'art. 30 della L.R. 15 novembre 2010, n. 16 della Regione Marche, in quanto la disciplina regionale (che, in relazione agli scarichi di acque urbane per l'adeguamento e la realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e collettamento a impianti di depurazione, fissa la data del 31 dicembre 2015 quale termine per la conclusione degli interventi per gli agglomerati urbani con almeno duemila abitanti equivalenti e conferisce alle Province della possibilità di autorizzare in via provvisoria gli scarichi non a norma) prevede strumenti che incidono sulla tutela ambientale in senso deteriore rispetto a quelli approntati dallo Stato esorbitando nei confronti dei limiti competenziali stabiliti dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., il cui rispetto impone che solo allo Stato spetti di decidere anche per ciò che riguarda possibili trattamenti derogatori, qualora vi siano gravi situazioni contingenti.
Corte cost. n. 142/2010
È costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 1, lett. p) (che modifica l'art. 48, comma 2, lett. e, della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, della Regione Lombardia, come sostituito dall'art. 5 della L.R. 29 gennaio 2009, n. 1, della Regione Lombardia) - il quale attribuisce alla Regione la competenza a fissare disposizioni per la determinazione del sistema tariffario da parte dell'Autorità d'ambito, limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio - ed r) (che sostituisce l'art. 51, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, della Regione Lombardia, come modificato dall'art. 8 della L.R. 29 gennaio 2009, n. 1, Regione Lombardia) - il quale prevede che l'Autorità d'ambito determina il sistema tariffario "nel rispetto della normativa nazionale vigente e, limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio, delle disposizioni regionali in materia". Le norme censurate recano una disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, disponendo, seppure nel particolare caso della separazione della gestione delle reti dall'erogazione del servizio, che detta tariffa sia determinata sulla base delle prescrizioni dell'amministrazione regionale, mentre i citati parametri interposti dei commi 2 e 4 dell'art. 154 del D.Lgs. n. 152 del 2006 attribuiscono al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la definizione delle componenti di costo per la determinazione della "tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua" e all'Autorità d'ambito la determinazione della tariffa di base. Poiché la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato è ascrivibile alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, è precluso al legislatore regionale intervenire nel settore, con una disciplina difforme da quella statale.
Corte cost. n. 246/2009
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. La ricorrente, che pure non specifica a quali "enti infrastatuali" si riferisce la censura relativa al comma 1 dell'art. 149, si duole, da un lato, dell'intervento legislativo dello Stato in mancanza di un titolo competenziale (art. 117 Cost.), dall'altro, dell'allocazione all'autorità d'ambito delle funzioni amministrative di pianificazione (art. 118 Cost.), con la conseguenza dell'illegittimità costituzionale anche dei successivi commi da 2 a 5. In relazione al primo parametro costituzionale evocato, si deve rilevare che l'attività pianificatoria disciplinata dal denunciato art. 149 deve essere ricondotta alla materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, perché è strettamente funzionale alla gestione unitaria del servizio e ha, perciò, lo scopo di consentire il concreto superamento della frammentazione della gestione delle risorse idriche, al fine di inserire armonicamente tale gestione in un più ampio quadro normativo diretto alla razionalizzazione del mercato del settore. In relazione all'art. 118 Cost., secondo parametro costituzionale evocato, si deve rilevare che, data l'organizzazione del servizio in ambiti territoriali ottimali gestiti ciascuno da un'autorità d'ambito, il livello più adeguato a cui allocare le funzioni amministrative di pianificazione è proprio quello dell'autorità d'ambito medesima, cui partecipano obbligatoriamente i Comuni e le Province ai sensi dell'art. 148, comma 1, e non quello di non meglio identificati "enti infrastatuali". All'insussistenza dell'illegittimità costituzionale del comma 1 consegue l'insussistenza della denunciata illegittimità derivata dei commi da 2 a 5. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per la parte non riferita alle competenze dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, sollevata in relazione agli artt. 76 e 117, terzo comma, Cost., in quanto la trasmissione del piano d'ambito alla Regione e al Ministero rientra fra i normali obblighi informativi, che possono legittimamente essere fissati dalla legge statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera r), Cost. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 149, comma 6, sollevata per violazione degli artt. 76, 117, 118 e 117, terzo e quarto comma, Cost., per la parte riferita alle competenze dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, perché quest'ultima è stata abolita dall'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 284 del 2006 e non è mai entrata in funzione. L'attività pianificatoria disciplinata dall'art. 149 D.Lgs. n. 152/2006 deve essere ricondotta alla materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, perché è strettamente funzionale alla gestione unitaria del servizio idrico e ha, perciò, lo scopo di consentire il concreto superamento della frammentazione della gestione delle risorse idriche, al fine di inserire armonicamente tale gestione in un più ampio quadro normativo diretto alla razionalizzazione del mercato del settore. Data l'organizzazione del servizio in ambiti territoriali ottimali gestiti ciascuno da un'autorità d'ambito, il livello più adeguato a cui allocare le funzioni amministrative di pianificazione è proprio quello dell'autorità d'ambito medesima, cui partecipano obbligatoriamente i Comuni e le Province ai sensi dell'art. 148, c. 1.
Corte cost. n. 225/2009
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'intero D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché degli artt. 3, comma 2, 4, comma 1, lettera a), n. 3 e lettera b), 5, comma 1, lettere m), q) ed r), 7, 8, come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 4 del 2006, 9, 22, 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 74, 91, comma 1, lettera d), 95, comma 5, 96, 101, comma 7, 113, 114, 116, 117, 121, 124, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 195, comma 1, 202, comma 6, 205, comma 2, 214, commi 3 e 5, 240, comma 1, lettere b), c) e g), 242, 243, 244, 246, 252, 257, nonché degli allegati I e II alla parte seconda dello stesso decreto legislativo.