Cons. Stato n. 5528/2013
La necessaria compenetrazione tra i diversi momenti funzionali e strutturali del ciclo delle acque (dalla captazione, adduzione e distribuzione sino allo scarico o recapito dei reflui e alla loro depurazione) è manifestata (anche) dal modello organizzativo delle funzioni amministrative e dei servizi, imperniato, previa definizione degli ambiti territoriali ottimali, in relazione alla unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui (art. 147, comma 2 lettera a, D.Lgs. n. 152/2006 - Codice dell'ambiente), sull'essenziale criterio della "unitarietà della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni" (art. 147, comma 2 lettera b), secondo obiettivi di "adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici" (art. 147, comma 2 lettera c), con l'attribuzione delle funzioni amministrative alle autorità di ambito (art. 148) (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. I, 18 giugno 2012, n. 5608).
Corte cost. n. 50/2013
Per quanto riguarda le Autorità d'ambito, preposte alla programmazione ed alla gestione del servizio idrico integrato nel territorio delle Regioni, l'art. 2, c. 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (L. finanziaria 2010), nel sopprimere le Autorità d'ambito territoriale, di cui agli artt. 148 e 201 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), ha stabilito che "le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza". Con la modifica del 2009, la legislazione statale ha inteso realizzare, mediante l'attuazione dei principi di cui sopra, una razionalizzazione nella programmazione e nella gestione del servizio idrico integrato, superando la precedente frammentazione. Perché ciò avvenga, è innanzitutto necessario che i soggetti cui sono affidate le funzioni abbiano una consistenza territoriale adeguata, ma è anche indispensabile che i piani d'ambito abbiano natura integrata e unitaria, in modo da realizzare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio. Il rispetto dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza, richiamati dal sopra citato art. 2, c. 186-bis, della legge n. 191/2009, implica che non possa essere trascurato, nella prefigurazione normativa regionale della struttura e delle funzioni dei soggetti attributari dei servizi, il ruolo degli enti locali e che debba essere prevista la loro cooperazione in vista del raggiungimento di fini unitari nello spazio territoriale che il legislatore regionale reputa ottimale. Si deve ritenere, pertanto, che un organismo come l'assemblea dei sindaci (ASSI) ben si inserisca nell'organizzazione dell'ente regionale unitario, allo scopo di mantenere un costante rapporto tra programmazione e gestione del servizio su scala regionale ed esigenze dei singoli territori compresi nell'ambito complessivo dell'ERSI. Per tale ragione, la questione di legittimità costituzionale del c. 10 dell'art. 1 della L.R. n. 9 del 2011 (Abruzzo) non è fondata.
Corte cost. n. 128/2011
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-quinquies, del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2 (introdotto dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42), sollevata in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, perché, prevedendo la soppressione delle Autorità territoriali d'ambito nel servizio idrico integrato (art. 148 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Codice dell'ambiente) e nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 201 del D.Lgs. n. 152 del 2006) per mere esigenze di risparmio di spesa, porrebbe un limite puntuale a una voce specifica di spesa che non rappresenta un rilevante aggregato della spesa di parte corrente. Infatti, la ricorrente muove dall'erroneo assunto che la disposizione censurata sia riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica, mentre invece la disciplina delle Autorità d'ambito territoriale ottimale rientra nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva statale. Tale disciplina attiene alla tutela della concorrenza, perché l'individuazione di un'unica Autorità d'ambito consente la razionalizzazione del mercato; attiene, allo stesso tempo, alla tutela dell'ambiente, perché l'allocazione delle competenze sulla gestione all'Autorità d'ambito territoriale ottimale serve a razionalizzare l'uso delle risorse e le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della "biosfera" intesa "come "sistema" [...] nel suo aspetto dinamico". Lo Stato ha, pertanto, piena facoltà di disporre - come ha fatto con la norma impugnata - la soppressione delle Autorità d'ambito.
C. Conti n. 16/2011
La gestione diretta del servizio idrico integrato, per i Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti inclusi nel territorio di comunità montane, come previsto dall'art. 148, c. 5, del D.Lgs. n. 152/2006, può essere effettuato, previa, tuttavia, una valutazione di convenienza economica del servizio in tale forma, con il consenso dell'Autorità d'Ambito competente.
Cass. civ. n. 20777/2010
Ai sensi dell'art. 143, primo comma, lettera a), del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, la controversia promossa da un Comune nei confronti dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale e della Regione - per ottenere l'annullamento della convenzione istitutiva di un consorzio fra gli enti ricompresi nell'Ambito Territoriale medesimo nonché degli atti autoritativi conseguenti - è devoluta alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado, derivando da tali atti conseguenze in materia di organizzazione e conduzione del servizio idrico integrato. (Regola giurisdizione).
Cons. Stato n. 1918/2010
Il termine per impugnare i regolamenti di determinazione delle tariffe e delle tasse dovute per la gestione di servizi locali decorre, dal giorno in cui scade il termine per la pubblicazione, trattandosi di atti per i quali non è richiesta la notifica individuale, sul presupposto della immediata lesività dei regolamenti in questione e della loro conseguente autonoma impugnazione rispetto ai successivi provvedimenti di accertamento e riscossione dei corrispettivi. Ciò risponde alla regola generale secondo cui gli atti di natura normativa secondaria, in quanto aventi destinatari indeterminati, non vanno notificati personalmente ai fini della decorrenza del termine per impugnare. Per quanto riguarda il termine di impugnazione, che, secondo l'art. 21, legge n. 1034 del 1971, decorre, per gli atti di cui non sia prevista la notifica individuale, dalla data di pubblicazione, se la pubblicazione sia prevista da legge o regolamento, l'art. 124 D.Lgs. n. 267 del 2000, dispone che tutte le deliberazioni del Comune e della Provincia debbano essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, mentre per gli altri enti locali la pubblicazione deve avvenire mediante affissione all'albo pretorio del Comune ove ha sede l'ente stesso. Essendo, quindi, prevista per legge, la pubblicazione realizza la condizione alla quale è correlato l'effetto di legale conoscenza, secondo l'art. 21 citato: non può, pertanto, dubitarsi, nel caso di specie, che l'Autorità d'ambito, secondo la definizione che ne dà l'art. 148, D.Lgs. n. 152 del 2006 costituita obbligatoriamente dagli enti locali e avente quale elemento costitutivo il territorio come delimitato dalla competente regione, sia ente locale e dunque, il termine per impugnare la deliberazione recante l'approvazione della tariffa del servizio idrico integrato decorra dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio.