(massima n. 1)
Il termine per impugnare i regolamenti di determinazione delle tariffe e delle tasse dovute per la gestione di servizi locali decorre, dal giorno in cui scade il termine per la pubblicazione, trattandosi di atti per i quali non è richiesta la notifica individuale, sul presupposto della immediata lesività dei regolamenti in questione e della loro conseguente autonoma impugnazione rispetto ai successivi provvedimenti di accertamento e riscossione dei corrispettivi. Ciò risponde alla regola generale secondo cui gli atti di natura normativa secondaria, in quanto aventi destinatari indeterminati, non vanno notificati personalmente ai fini della decorrenza del termine per impugnare. Per quanto riguarda il termine di impugnazione, che, secondo l'art. 21, legge n. 1034 del 1971, decorre, per gli atti di cui non sia prevista la notifica individuale, dalla data di pubblicazione, se la pubblicazione sia prevista da legge o regolamento, l'art. 124 D.Lgs. n. 267 del 2000, dispone che tutte le deliberazioni del Comune e della Provincia debbano essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, mentre per gli altri enti locali la pubblicazione deve avvenire mediante affissione all'albo pretorio del Comune ove ha sede l'ente stesso. Essendo, quindi, prevista per legge, la pubblicazione realizza la condizione alla quale è correlato l'effetto di legale conoscenza, secondo l'art. 21 citato: non può, pertanto, dubitarsi, nel caso di specie, che l'Autorità d'ambito, secondo la definizione che ne dà l'art. 148, D.Lgs. n. 152 del 2006 costituita obbligatoriamente dagli enti locali e avente quale elemento costitutivo il territorio come delimitato dalla competente regione, sia ente locale e dunque, il termine per impugnare la deliberazione recante l'approvazione della tariffa del servizio idrico integrato decorra dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio.