(massima n. 3)
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria, stante la genericità delle doglianze, alla luce della "neutralità" dell'espressione normativa che fa salve le competenze regionali e statali, nelle loro possibili reciproche implicazioni. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 4, del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria. Premesso, infatti, che nelle materie di potestà legislativa esclusiva, quale è quella di tutela dell'ambiente, lo Stato ha il potere di dare attuazione alle direttive comunitarie, l'allocazione a livello statale delle funzioni amministrative in materia ambientale - la cui attribuzione può essere disposta in base ai criteri generali dettati dall'art. 118, primo comma, della Costituzione - è comunque giustificata da ragioni di unitarietà ed uniformità ordinamentali. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 119 Cost., dell'art. 75, c. 5 del D.Lgs. n. 152/2006, Codice dell'ambiente. Essa riguarda la divulgazione, da parte delle Regioni, delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e la trasmissione al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) dei dati conoscitivi e delle informazioni relative all'attuazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, e di quelli prescritti dalla disciplina comunitaria. Tali obblighi vanno inquadrati, quanto al primo, nell'ambito della normativa in tema di informazione ambientale, che grava sulla pubblica amministrazione, ed è disciplinato dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della Direttiva n. 2003/4/CE, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale; il secondo rimette le informazioni sullo stato di attuazione della Parte III del Codice dell'ambiente al coordinamento esercitato dallo Stato, non in quanto titolare della potestà legislativa esclusiva in materia ambientale, bensì nell'ambito della tutela del diritto di accesso del pubblico ai documenti amministrativi, riguardo ai quali lo Stato fissa i livelli essenziali delle prestazioni, ma la cui attuazione compete a tutti gli organi di amministrazione. Il rispetto dell'autonomia delle Regioni, senza dubbio necessario anche sotto il profilo della provvista di mezzi finanziari per fronteggiare nuovi oneri, è assicurato dalla previsione circa l'attuazione di tale forma di collaborazione previa intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi. È proprio il caso della norma in esame, che demanda le modalità di diffusione e di trasmissione dei dati e delle informazioni ad un decreto ministeriale adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano: il decreto, avendo ad oggetto gli aspetti organizzativi, ben potrà regolare i costi delle operazioni. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana e dalla Regione Marche. Ed invero, allorché lo Stato si avvalga di uffici regionali (nella specie per la divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e di trasmissione all'APAT dei dati conoscitivi e delle informazioni relative all'attuazione del codice dell'ambiente e della normativa comunitaria), il rispetto dell'autonomia finanziaria delle Regioni (sotto il profilo della ricaduta degli oneri economici derivanti sul bilancio) è assicurato dalla possibilità che i costi delle operazioni vengano regolati in un decreto ministeriale adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 75, c. 4, del D.Lgs. n. 152/2006, Codice dell'ambiente, nella parte in cui stabilisce che, con decreto dei Ministri competenti, si modifichino gli Allegati alla Parte III dello stesso decreto legislativo, per dare attuazione alle direttive comunitarie per le parti in cui queste modifichino modalità esecutive e caratteristiche tecniche delle direttive, recepite nella Parte III. Nelle materie di potestà legislativa esclusiva, quale è quella di tutela dell'ambiente, lo Stato ha infatti il potere di dare attuazione alle direttive comunitarie, in particolare riguardo all'assolvimento di obblighi comunitari generali per tutto il territorio dello Stato. Riguardo al possibile contenuto esecutivo e di dettaglio delle modifiche, nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, lo Stato non si limita a dettare norme di principio, anche riguardo alle funzioni amministrative, la cui attribuzione può essere disposta in base ai criteri generali dettati dall'art. 118, c. 1, Cost., del resto compatibile con la disciplina dell'ambiente. Gli allegati alla Parte III del D.Lgs. n. 152 del 2006, inoltre, danno attuazione alla Parte II dello stesso decreto legislativo, che si muove nella materia ambientale, pur se i correttivi da inserire, demandati a decreti ministeriali, riguardino modalità di ordine esecutivo e caratteristiche tecniche per le quali si impone una disciplina unitaria a carattere nazionale. A parte il fatto che il potere di emanare regolamenti nelle materie di competenza statale esclusiva, di cui al c. 6 dell'art. 117 Cost., discende direttamente dalla Costituzione, sono sussistenti ragioni di unitarietà ed uniformità ordinamentali tali da richiedere l'allocazione a livello statale delle funzioni amministrative in materia, tanto più che la fissazione delle modalità tecniche generali era assegnata allo Stato già dagli artt. 80 e 88 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.