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Articolo 68 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio

Dispositivo dell'art. 68 Codice dell'ambiente

1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 del articolo 67, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) e sono adottati con le modalità di cui all'articolo 66.

2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico deve avvenire, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano.

3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alla quale partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino.

4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche.

4-bis. Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1.

4-ter. Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis(1).

Note

(1) I commi 4-bis e 4-ter sono stati inseriti dall'art. 54, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

Massime relative all'art. 68 Codice dell'ambiente

Cass. civ. n. 21195/2017

La mancata sottoposizione del progetto di piano stralcio per le fasce fluviali a valutazione ambientale strategica non integra violazione degli artt. 6 e seguenti, D.Lgs. n. 152 del 2006, giacché lo schema preliminare del piano stralcio delle fasce fluviali, essendo strumentale all'aggiornamento del piano stralcio per l'assetto idrogeologico, del quale rappresenta un tassello, è soggetto all'art. 68, D.Lgs. n. 152 del 2006, che espressamente esclude l'assoggettamento del progetto del c.d. PAI a valutazione ambientale strategica.

Corte cost. n. 232/2009

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Valle d'Aosta. Invero, la ricorrente ha omesso di specificare come la mancata previsione dell'obbligo della valutazione ambientale strategica (VAS), nella procedura di adozione dei piani stralcio per la tutela del rischio idrogeologico, lederebbe le sue competenze costituzionalmente garantite. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Calabria, trattandosi di censura priva di specifica motivazione.

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