(massima n. 11)
È costituzionalmente illegittimo l'art. 57, c. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 152 del 2006, Codice dell'ambiente, nella parte in cui non prevede che il programma nazionale di intervento sia approvato con il previo parere della Conferenza unificata. Il programma nazionale di intervento è un atto che, per l'ampiezza del proprio contenuto, è sicuramente suscettibile di produrre significativi effetti indiretti anche nella materia del governo del territorio, di competenza legislativa concorrente. Il principio di leale collaborazione istituzionale richiede, pertanto, il coinvolgimento delle Regioni nella forma del parere, come era già previsto dall'art. 88, c. 2, del D.Lgs. n. 112 del 1998. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, commi 1, lettera a), n. 4), 3, 4 e 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Emilia Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte e Marche, sul presupposto che la disposizione censurata nell'assegnare, nell'ambito della difesa del suolo e della lotta alla desertificazione, specifici poteri al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Comitato dei ministri per gli interventi nel settore, avrebbe attribuito allo Stato una funzione di indirizzo e coordinamento in una materia di potestà legislativa concorrente. Ed invero, la norma censurata, al pari delle altre che compongono la Sezione I della Parte III del D.Lgs. n. 152 del 2006, appartiene non ad un ambito materiale di potestà legislativa concorrente, bensì alla materia tutela dell'ambiente, di competenza statale esclusiva. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 4, del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche. Ed invero, il potere del Comitato dei ministri di proporre, nell'ambito degli interventi nel settore della difesa del suolo, gli indirizzi delle politiche settoriali, non riguarda piani di settore di competenza regionale, ma si riferisce esclusivamente alle politiche settoriali che rientrano nelle materie di competenza statale. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), n. 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76 e 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto, della Costituzione e al principio di legalità, nella parte in cui attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di deliberare i "metodi" ed i "criteri", anche tecnici, per lo svolgimento delle attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione. Invero, non sussiste la violazione del principio di legalità, poiché risultano correttamente individuate, attraverso il rinvio alle norme che le disciplinano, le attività in relazione alle quali il Presidente del Consiglio dei ministri può deliberare. Non sono violati i criteri di riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni, trattandosi di materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Né è necessario un coinvolgimento della Regioni mediante lo strumento dell'intesa, trattandosi di indicazioni metodologiche volte ad uniformare le attività di cui sopra. Infine, non pertinente e, quindi, non valido termine di paragone, risulta la norma sulla quale la ricorrente fonda la censura di eccesso di delega [l'art. 54, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 112 del 1998, che riguarda semplicemente la indicazione dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione di tutto il materiale cartografico ufficiale esistente]. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), n. 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Emilia Romagna, Calabria e Toscana, nella parte in cui prevede che i piani di bacino siano approvati con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Invero, i piani di bacino, costituendo lo strumento fondamentale di pianificazione in materia di difesa del suolo e delle acque, rientrano nella materia tutela dell'ambiente. Con la conseguenza che la loro approvazione non necessita dell'intesa in sede di conferenza Stato-Regioni, trovando gli interessi regionali adeguata protezione nella forma di collaborazione prevista dalla norma impugnata. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), n. 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117, quinto comma, 118 e 120, secondo comma, della Costituzione ed al principio di legalità, dalle Regioni Emilia Romagna e Calabria, nella parte in cui prevede l'attività sostitutiva del Governo "in caso di persistente inattività" dei soggetti titolari delle funzioni, poiché la norma in oggetto non configura una distinta fattispecie di potere sostitutivo statale esercitabile al di fuori delle condizioni costituzionalmente previste. Sono illegittime le disposizioni del Codice dell'ambiente (art. 57, c. 1, lett. b), art. 58, c. 3, lett. a) e lett. d), del D.Lgs. n. 152/2006) nella parte in cui non prevedono che il programma nazionale di intervento in difesa del suolo sia approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri (art. 57), che le funzioni di programmazione e finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo siano esercitate dal Ministro dell'ambiente (art. 58 lett. a), e che le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale siano identificate dal Ministro dell'ambiente (art. 58, lett. d), previo parere della Conferenza unificata. È illegittimo l'art. 57, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui non prevede che il programma nazionale di intervento sia approvato con il previo parere della Conferenza unificata; l'art. 58, comma 3, lett. a), del medesimo D.Lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui non prevede che le funzioni di programmazione e finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo siano esercitate previo parere della Conferenza unificata e la lettera d), dello stesso comma 3, nella parte in cui non prevede che le funzioni in esso indicate siano esercitate previo parere della Conferenza unificata. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, commi 1, lettera a), n. 4), 3, 4 e 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalle Regioni Emilia Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte e Marche, sul presupposto che la disposizione censurata violerebbe il principio direttivo stabilito dall'art. 1, comma 8, lettera m), della legge di delega L. n. 308 del 2004, relativo alla "riaffermazione del ruolo delle Regioni". Invero, premesso che si verte in materia di tutela dell'ambiente e, quindi, di materia rispetto alla quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva, la riduzione delle attribuzioni regionali derivante dalla disciplina posta dal D.Lgs. n. 152 del 2006 rispetto a quella contenuta nel D.Lgs. n. 112 del 1998 non è di per sé in contrasto con i principi contenuti nella legge delega.