Corte cost. n. 232/2009
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 4, del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Emilia Romagna. Invero, la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 57 del suddetto decreto legislativo, nella parte in cui non contemplava, ai fini dell'approvazione del programma nazionale di intervento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, l'acquisizione del parere della Conferenza unificata, rende infondata la questione, essendo ormai prevista una forma di collaborazione istituzionale con le Regioni che, in considerazione della competenza esclusiva statale in materia, non richiede l'intesa. Quanto poi alla ripartizione degli stanziamenti, il coinvolgimento delle Regioni è assicurato dalla previsione di cui all'art. 59, comma 1, lettera d) del decreto legislativo che già prevede che la Conferenza Stato-Regioni esprima pareri in materia. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 59 del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Emilia Romagna, Calabria e Puglia. Non sussiste la violazione dell'art. 1, comma 9, lettera c), della legge di delega L. n. 308 del 2004, poiché tale disposizione non impone al Governo di conservare agli organismi a composizione mista Stato-Regioni tutte le attribuzioni che gli stessi vantavano in precedenza. Del tutto generica, poi, è la censura relativa al contrasto con i principi generali della legge di delegazione. La previsione, poi, da parte della norma censurata, di adeguate forme di collaborazione istituzionale (mediante la formulazione di pareri, proposte ed osservazioni), esclude la violazione degli articoli 117 e 118, nonché del principio di leale collaborazione. Erroneo, infine, è il presupposto su cui si fonda la censura di violazione dell'art. 119 della Costituzione, non vertendosi in una materia di competenza legislativa concorrente.
Corte cost. n. 225/2009
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'intero D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché degli artt. 3, comma 2, 4, comma 1, lettera a), n. 3 e lettera b), 5, comma 1, lettere m), q) ed r), 7, 8, come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 4 del 2006, 9, 22, 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 74, 91, comma 1, lettera d), 95, comma 5, 96, 101, comma 7, 113, 114, 116, 117, 121, 124, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 195, comma 1, 202, comma 6, 205, comma 2, 214, commi 3 e 5, 240, comma 1, lettere b), c) e g), 242, 243, 244, 246, 252, 257, nonché degli allegati I e II alla parte seconda dello stesso decreto legislativo.