Cass. pen. n. 20150/2016
La legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali aventi ad oggetto fatti compiuti successivamente al 29 aprile 2006 spetta, in via esclusiva, allo Stato per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, inteso come lesione dell'interesse pubblico all'integrità e salubrità dell'ambiente, mentre tutti gli altri soggetti (come la Provincia) possono esercitare l'azione civile in sede penale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. solo per ottenere il risarcimento di un danno patrimoniale e non patrimoniale, ulteriore e concreto, conseguente alla lesione di altri loro diritti particolari diversi dall'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, pur se derivante dalla stessa
Cass. civ. n. 11229/2014
A prescindere dalla considerazione che il danno ambientale sia tipologia di danno sottratta alla giurisdizione contabile, sussiste ciononostante la giurisdizione della Corte dei Conti qualora il petitum sostanziale della pretesa azionata sia riferita al danno patrimoniale erariale e non a quello ambientale. Ciò, in particolare, si verifica quando emerga che, alla luce della natura della proposta azione di responsabilità, si sia unicamente agito per il recupero delle perdite finanziarie contabili dell'ente ed il ripristino del suo patrimonio leso e non, invece, per il ristoro del danno ambientale cagionato (caso relativo a azione per la responsabilità da spese inutili sostenute per condotte illecite tenute nell'ambito delle attività di rifacimento del territorio che hanno, invece, cagionato pregiudizio dei valori ambientali e paesaggistici connessi). Va rigettato il ricorso per difetto di giurisdizione avverso la sentenza di secondo grado della Corte di conti che abbia condannato per danno erariale, in relazione all'esecuzione di un'opera pubblica (nella specie, il risarcimento di un arenile) avente implicazioni sullo stato dell'ambiente, il presidente dell'amministrazione provinciale appaltante dell'opera, i direttori dei lavori, i consulenti dell'ufficio direzione lavori e i componenti della commissione scientifica di monitoraggio, per aver contribuito, nei rispettivi ruoli, a cagionare il danno patrimoniale consistito nell'effettuazione di una spesa per un'opera rivelatasi in gran parte inutile a causa del mancato impiego, in difformità di precise prescrizioni contrattuali e di capitolato, di determinati materiali nella realizzazione dell'opera stessa (nella specie, la Suprema corte: a) ha escluso che la Corte dei conti, avendo giudicato del pregiudizio patrimoniale subito dall'ente a causa della condotta dannosa posta in essere dai convenuti, avesse conosciuto anche del danno ambientale, estraneo alla propria area di giurisdizione, cagionato dagli stessi convenuti; b) ha escluso che potesse dar luogo a una questione di giurisdizione il favorevole esito del giudizio penale nei confronti del presidente della provincia in relazione ai medesimi fatti che avevano poi dato luogo alla sua condanna per danno erariale; c) ha escluso che la Corte dei conti avesse esorbitato dai limiti esterni della propria giurisdizione per aver affermato la solidarietà degli addebiti risarcitori a carico dei convenuti, così asseritamente incidendo - pur avendo circoscritto la solidarietà entro i limiti delle quote di responsabilità attribuite a ciascun convenuto - sui rapporti di regresso, ex art. 1299 c.c., fra condebitori della pubblica amministrazione per danno erariale.
Cass. pen. n. 633/2011
Spetta esclusivamente allo Stato (e, in particolare, al Ministero dell'Ambiente) la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati contro l'ambiente per ottenere il risarcimento del danno ambientale, inteso come interesse alla tutela dell'ambiente in sé considerato. (Nella specie la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per il reato di deposito incontrollato di rifiuti in cui era stato riconosciuto, al Comitato regionale Legambiente della Puglia, il risarcimento del danno morale identificato nell'interesse storicamente e geograficamente circostanziato assunto dal sodalizio quale scopo statutario). (Annulla senza rinvio, App. Lecce, 28 settembre 2009).
Cass. pen. n. 34761/2011
Le associazioni ambientaliste costituite parti civili nei procedimenti per reati che offendono il bene ambientale hanno diritto al risarcimento del danno, non solo patrimoniale ma anche morale, derivante dal pregiudizio arrecato all'attività da esse concretamente svolta per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo. (In motivazione la Corte ha precisato, infatti, che in tal caso potrebbe identificarsi un nocumento suscettibile anche di valutazione economica in considerazione degli eventuali esborsi finanziari sostenuti dall'ente per l'espletamento dell'attività di tutela). (Dichiara inammissibile, App. Lecce, 30 maggio 2008).
C. Conti n. 144/2010
La materia del danno ambientale si inserisce nel quadro di espansione della giustizia contabile, così come sancito dagli artt. 313 comma 6° e 318 comma 2° del D.L.vo n. 152/06 che attribuiscono nuove competenze alla Corte dei conti in tale materia; e, pertanto, nei casi in cui tale danno sia provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione contabile, il Ministero dell'ambiente non può agire autonomamente, ma deve limitarsi ad inviare un rapporto all'ufficio di Procura Regionale.
Cass. pen. n. 19081/2009
Nei procedimenti penali per reati ambientali la costituzione di parte civile delle associazioni ambientaliste in sostituzione degli enti territoriali, già consentita dall'art. 9, comma terzo, del D.L.vo n. 267 del 2000, successivamente abrogato dall'art. 318, comma secondo, del D.L.vo n. 152 del 2006, è subordinata alla mera inerzia di tali enti, senza che rilevino le ragioni della stessa. (Fattispecie di ritenuta legittimità della costituzione del W.W.F. in presenza del rilascio del certificato di compatibilità paesaggistica da parte del Comune).
Cass. pen. n. 19883/2009
Le associazioni ambientaliste, pur dopo l'abrogazione delle previsioni di legge che le autorizzavano a proporre, in caso di inerzia degli enti territoriali, le azioni risarcitorie per danno ambientale, sono legittimate alla costituzione di parte civile "iure proprio" nel processo per reati ambientali. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima la costituzione in proprio dell'associazione "Legambiente Onlus" ai fine di richiedere il risarcimento del solo danno non patrimoniale). Rigetta, App. Venezia, 1 ottobre 2008.